Si pronuncia la Consulta: incostituzionali gli obblighi di chiusura festiva in Fvg

Accolto il ricorso della grande distribuzione contro la legge regionale. Bocciato anche l'articolo in cui venivano liberalizzate le giornate di chiusura nei comuni classificati come «località a prevalente economia turistica»

TRIESTE. Sono stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta gli articoli che obbligano alla chiusura gli esercizi commerciali in alcune festività in Friuli Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dalla legge regionale in materia.

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Lo ha deciso la Corte Costituzionale, accogliendo i ricorsi in materia presentati dalle rappresentanze della Grande distribuzione. La legge 4/2016 - che modificava una norma regionale del 2005 - stabilisce l'obbligo di chiusura di esercizi e negozi al minuto il primo gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, primo novembre, 25 e 26 dicembre.

I giudici costituzionali bocciano anche l'articolo in cui la Regione liberalizza le giornate di chiusura limitatamente ai comuni classificati come «località a prevalente economia turistica».

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Non viene invece ritenuto illegittimo l'articolo 15 della legge FVG sul commercio, che pone limitazioni di carattere territoriale, ambientale e di tipologia alla pianificazione commerciale da parte dei Comuni, né quello (19) relativo alla denominazione degli Outlet, che impone il rispetto delle norme sulla disciplina dei prezzi, sulle vendite straordinarie e promozionali.

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Bonaventura Monfalcone-17.04.2017 Negozi aperti-specialità -Eurospar-Via Rossetti-Monfalcone-foto di Katia Bonaventura

Secondo la Consulta non è quindi incostituzionale l'introduzione di tipologie di esercizi commerciali non presenti a livello nazionale, come sarebbero i centri 'naturalì. È invece fondata per i giudici la questione relativa alla previsione di una partecipazione degli enti pubblici in queste aziende. «È proprio la commistione che si può instaurare tra gli esercenti e le pubbliche amministrazioni - scrivono i giudici costituzionali - a mostrare profili di illegittimità. Il profilo che viene qui in considerazione non attiene, dunque, alle modalità organizzative delle società partecipate. Più specificamente, ciò che viene in rilievo è l'impatto di simile disciplina sulla tutela della concorrenza», questo anche secondo la recente legge di riordino delle società partecipate da Regioni ed enti locali.

Contro la norma regionale aveva opposto ricorso anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare contestando l'invadenza della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e delle liberalizzazioni previste dalla norma statale del 2012. La costituzione in giudizio della Federdistribuzione è stata invece non ammessa perché giunta oltre i termini previsti.

La reazione di Bolzonello. "Prendiamo atto del pronunciamento della Consulta ma restiamo convinti di aver combattuto una battaglia giusta. Siamo orgogliosi del percorso lungo e complesso che abbiamo intrapreso, sostenuti anche dal profondo consenso di vasti strati della società. Adesso tutto è affidato alla potestà del Parlamento, che auspichiamo si impegni per colmare al più presto una indiscutibile distanza tra la legge e il sentire della popolazione".

Lo afferma il vicepresidente della Regione e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello. Per il vicepresidente "la proposta di legge che giace da lungo tempo alle Camere deve riprendere a muoversi. Ora non smetteremo di premere politicamente, affinché la nostra norma bocciata dalla Consulta possa finalmente trovare uno sbocco positivo a livello nazionale".

"Positivo invece è il dato che la Corte abbia respinto le censure relative agli articoli 9 e 15 della legge - ha aggiunto Bolzonello - recependo integralmente le nostre difese in merito all'estensione dell'ambito materiale del 'commercio' e alla natura e alla funzione dei 'centri commerciali naturali', precisando nel contempo che non è consentito prevedere con legge regionale che i Comuni e le Camere di commercio partecipino ai centri commerciali naturali stessi". "Abbiamo vinto anche rispetto all'articolo 19 della legge, che disciplina i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo caso la Corte ha recepito le nostre difese, aderendo all'interpretazione della corrispondente legge statale in materia più favorevole per l'autonomia legislativa regionale di quanto avesse prospettato la difesa erariale", ha concluso il vicepresidente.

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