Il Tar dà via libera ai centri monomarca

Rigettati come «inammissibili e infondati» i ricorsi di Confcommercio, dettaglianti e Movest contro le delibere del Comune
Negozi in centro
Negozi in centro

Incoerente, in quanto si è messo di traverso rispetto ad eventuali nuove iniziative commerciali pur essendo stato firmato da soggetti che rappresentano proprio il mondo del commercio. Conservatore, perché non apre alle novità del settore. Discriminatorio, poiché punta a tutelare chi già lavora ma non altrettanto chi intende farlo. Il Tribunale amministrativo boccia insomma, da più prospettive, il doppio ricorso contro le delibere con cui il Comune ha preparato il terreno ai cosiddetti monomarca e, più in generale, a otto nuovi punti vendita dai 1.500 metri quadrati in su. Per i quali, ora, la strada appare in discesa. Meno ripida, come minimo.

È l’ora della sconfitta dunque - per lo meno e per intanto in primo grado, posto che la legge garantisce l’eventualità dell’appello amministrativo al Consiglio di Stato di Roma - per l’Associazione commercianti al dettaglio Asd e per la Movest, la Srl riferibile a Mauro Di Ilio, il presidente dell’Asd medesima, i due soggetti che hanno sottoscritto sia il primo ricorso (contro la delibera del Consiglio comunale del dicembre 2011 che integrava, in base alle manifestazioni d’interesse per i monomarca, le «linee d’indirizzo» del Piano del commercio) che il secondo (contro le delibere della Giunta Cosolini di fine 2013 sull’assoggettabilità del Piano alla Vas, la Valutazione ambientale strategica). È però l’ora della sconfitta anche - e soprattutto forse - per la Confcommercio presieduta da Antonio Paoletti, che si è accodata ad Asd e Movest mettendo firma e faccia sul secondo dei due ricorsi. Ricorsi che sono diventati una cosa sola, visto che il Tar ha deciso di esaminarli assieme e di produrre alla fine due sentenze-fotocopia, depositate giusto ieri mattina, che sono di fatto una sentenza unica.

Negozi monomarca, Confcommercio Trieste al Tar «Quel piano è contraddittorio»
Foto BRUNI TRieste 29.10.2011 Negozi del centro

Ebbene, tale sentenza - lunga e articolata, autografata dal presidente del collegio Umberto Zuballi anche come giudice «estensore» - rigetta i ricorsi di cui sopra, ritenuti «inammissibili oltre che infondati». E smonta, banalizzando, i pilastri del doppio ricorso - costruiti a loro volta sui paletti alle superfici di vendita previsti dalla legge regionale Bertossi del commercio datata 2005 - affermando se così si può dire la “supremazia” delle leggi dello Stato rispetto a quelle di una regione, pur se a statuto speciale, specie se «sono state emesse in applicazione di principi comunitari», tra cui impera quello della libera concorrenza. «Lo stesso articolo 1 della legge regionale 29 del 2005 - scrive il giudice Zuballi - stabilisce che essa esercita il proprio potere normativo nel rispetto dei principi di libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato e della tutela dei consumatori».

«Tuttavia - si legge ancora nella sentenza - ciò non significa liberalizzazione assoluta o selvaggia». Secondo il Tar «il Comune, nella fattispecie in esame, ha fatto applicazione dei citati principi comunitari di liberalizzazione delle attività commerciali, in relazione alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni di interesse di alcuni privati. In sostanza, il Comune, nell’ambito delle sue potestà pianificatorie e tenendo altresì conto della disciplina urbanistica vigente, ha inteso inquadrare alcune singole autorizzazioni commerciali nel constesto più vasto della normativa nazionale e regionale, e soprattutto dei principi europei, i quali come visto prevalgono anche sulla eventuale più restrittiva disciplina regionale. Risulta pertanto contraddittorio, da parte di un’associazione di commercianti, contrastare un’attività comunale che comunque si muove nel senso della liberalizzazione, ancorché ordinata e regolamentata del settore, laddove tale associazione si richiama espressamente nel suo statuto ai principi costituzionali e a quelli europei».

«L’ottica di un’associazione di categoria - rincara il giudice Zuballi - come recita il suo stesso statuto si deve porre in un orizzonte evolutivo e non meramente conservativo dell’esistente». Anche per questo il doppio ricorso «risulta inammissibile per contrasto tra gli interessi di fondo perseguiti dall’associazione e quelli delineati nei due ricorsi». L’Asd, in particolare, là dove il Tar esamina il primo ricorso, «non dimostra di agire in giudizio a tutela della categoria come tale ma di solo una parte, sostanzialmente i commercianti già presenti in loco, i quali hanno unicamente l’interesse al mantenimento della propria clientela». Il che appare ai giudici «intrinsecamente contraddittorio e stridente con le finalità dell’associazione». Quanto alla Movest, essa «gestisce un distributore di carburanti collocato a una discreta distanza dai previsti insediamenti, che non solo non verrebbe danneggiato ma che potrebbe essere addirittura favorito dall’aumento dell’attività commerciale nella zona».

@PierRaub

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