Andrian fuori da Fincantieri, il giudice rigetta il ricorso

«Uso distorto dei permessi per assistenza» sufficienti a motivare il licenziamento. La difesa dell’ex Rsu della Fiom: «Provvedimento dell’azienda discriminatorio»
Bonaventura Monfalcone-10.05.2018 Sciopero-Fincantieri-foto di Katia Bonaventura
Bonaventura Monfalcone-10.05.2018 Sciopero-Fincantieri-foto di Katia Bonaventura

MONFALCONE L’uso distorto dei permessi in ordine all’ex legge 104, circa l’assistenza a congiunti e familiari malati e invalidi, contestati a Paolo Andrian, ex coordinatore della Rsu della Fiom nello stabilimento navale di Panzano, non ha lasciato margini di dubbio. Il giudice del lavoro Paola Santangelo ha infatti rigettato il ricorso promosso dal sindacalista, rappresentato dal legale avvocato Manuela Tortora, che ha impugnato il provvedimento di licenziamento da parte Fincantieri.

Uso distorto dei permessi in Fincantieri Fiom in attesa sul sindacalista licenziato

Disposta la rifusione delle spese legali. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste va dunque a chiaro vantaggio dell’azienda. L’aspetto in ordine all’ex 104 è dominante, tanto da risultare sufficiente a motivare il licenziamento. Circa i permessi sindacali esterni “abusivi” sempre contestati dall’azienda, il giudice non li ha ritenuti «indispensabili», poichè «assorbenti le questioni già trattate». In questo caso, peraltro, osserva il giudice, le verifiche investigative «sono meno precise delle precedenti».

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Bonaventura Monfalcone-10.05.2018 Sciopero-Fincantieri-foto di Katia Bonaventura

In sostanza il corpo dell’ordinanza è concentrato sui permessi ex legge 104, per i quali il licenziamento deciso da Fincantieri è corretto. L’azienda aveva allegato alla lettera di rescissione del rapporto di lavoro 26 pagine di contestazioni relative ai permessi ex 104 e ai permessi sindacali, comunicazione che il sindacalista aveva ricevuto il 6 agosto 2018. Abusi reiterati, aveva notificato Fincantieri al lavoratore, elencando le inadempienze rilevate durante 3 mesi di attività investigativa affidata a professionisti esterni, modalità consentita dalla normativa.

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Bonaventura Monfalcone-10.05.2018 Sciopero-Fincantieri-foto di Katia Bonaventura


Contestazioni non riconosciute, invece, dal sindacalista che attraverso il suo legale, avvocato Tortora, ha impugnato il provvedimento di licenziamento ritenendolo «discriminatorio». Nel ricorso promosso davanti al giudice del lavoro triestino sono stati passati in rassegna tutti gli episodi chiamati in causa dall’azienda fornendo le relative giustificazioni. Spiegazioni che il Tribunale, in questa prima fase della procedura disciplinata dalla legge Fornero, ha rigettato. L’ordinanza a firma del giudice Santangelo è netta analizzando in una ventina di pagine la delicata e complessa questione. Il giudice non ha ritenuto di assumere le prove essenziali utili ad una prima verità sommaria, come prevede la legge Fornero. Non è stata pertanto disposta alcuna istruzione testimoniale, nell’avvalersi dell’ascolto delle parti e della valutazione delle “carte” presentate nell’ambito dell’udienza che ha visto la costituzione in giudizio di Fincantieri. L’ammissione delle prove testimoniali era stata richiesta dalla difesa.

L’avvocato Tortora nel prendere atto dell’ordinanza e delle modalità assunte dal giudice, ha preannunciato il successivo reclamo. «L’ordinanza – ha osservato il legale – è frutto di un rito sommario contraddistinto solo da un esame documentale, senza ammissione di prove testimoniali, ai fini di una istruttoria utile a fare emergere che non vi sia stato alcun abuso in ordine all’utilizzo dei permessi relativi all’ex legge 104, come dei permessi sindacali esterni. Promuoveremo il reclamo, auspicando che esaurita la fase di piena istruttoria attraverso l’ascolto dei testi, si possa fare luce sui singoli episodi. Riteniamo, infatti, che il licenziamento disposto da Fincantieri nei confronti del mio assistito sia discriminatorio».

Il rito Fornero prevede due fasi iniziali. La prima contempla l’emissione dell’ordinanza da parte del giudice del lavoro, a seguito di un’istruttoria sommaria. Sono previsti quindi 30 giorni ai fini dell’opposizione all’ordinanza. Nella seconda fase viene dato spazio ad un’istruttoria più ampia attraverso le prove testimoniali. Emessa la sentenza, può essere appellata, mediante reclamo, davanti alla Corte d’Appello, fino all’ulteriore impugnazione della relativa sentenza con ricorso in Cassazione.—


 

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