Recesso anticipato dei contratti di energia elettrica e gas, arrivano le penali

La guida di Altroconsumo spiega cosa cambia: sinora si poteva cambiare fornitore in qualsiasi momento senza costi extra, la novità «rappresenta un passo indietro»

I fornitori di energia elettrica possono applicare una penale in caso di recesso anticipato dai contratti
I fornitori di energia elettrica possono applicare una penale in caso di recesso anticipato dai contratti

Il 2024 comincia a luci e ombre per le bollette di energia elettrica e gas, spiega Altroconsumo sul suo sito in un articolo molto dettagliato. Andiamo verso il mercato tutelato dell'energia per cui i prezzi nei mercati all'ingrosso continuano a calare «e questo si riflette molto bene anche nei mercati al dettaglio».

Tra le novità in arrivo, c'è però anche quella (non certo positiva) dell'introduzione delle penali per il recesso anticipato dei contratti di energia elettrica. Vediamo in breve di cosa si tratta.

Come funzionano le penali per il recesso anticipato

«Dal 1° gennaio è entrata in vigore una delibera dell'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che introduce la possibilità per i fornitori di energia elettrica di applicare una penale in caso di recesso anticipato dai contratti stipulati anche con i clienti domestici nel mercato libero. Si tratta di una novità molto importante, dato che finora il mercato libero dell'energia (sia luce che gas) è stato caratterizzato dalla possibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza costi extra.

Ecco come l’associazione interpreta la nuova situazione».

Un passo indietro: potrebbe mettere a rischio la libera concorrenza

«A nostro parere è un passo indietro, specie in un mercato regolamentato come quello dell'energia, rendere più difficile cambiare operatore: un passaggio che potrebbe mettere a rischio la libera concorrenza. Un principio fondamentale che non a caso è una delle principali conquiste ottenuta dai clienti bancari, troviamo strano che per i contratti dell'energia si sia deciso di andare nella direzione opposta».

Penali per il recesso: in quali casi si applicano

«La disposizione non riguarda tutte le offerte, ma solo quelle che prevedono condizioni economiche a prezzo bloccato per un certo periodo di tempo. D'altra parte si tratta di tipologie di offerte preferite dalla maggior parte dei consumatori, perché riescono a stabilizzare la spesa per un determinato periodo.

Parliamo quindi di contratti a scadenza a prezzo fisso oppure di contratti a tempo indeterminato con una tariffa fissa per certo lasso di tempo. Nonostante manchino ancora i dettagli completi che permettono di valutarla nel complesso, questa non è una buona notizia: valuteremo nei prossimi giorni che tipo di cambiamenti ci saranno nei contratti degli operatori».

I costi di recesso devono essere parametrati al tempo che manca

«Nei contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2024 il costo di recesso deve essere indicato in maniera chiara e dovrà essere proporzionale ai costi effettivamente sostenuti dall'azienda. Per questo motivo l'Autorithy chiede che i costi di recesso siano parametrati al tempo che manca alla scadenza del contratto, quindi - nel caso di un contratto da 12 mesi - il costo di recesso dovrà essere diverso se si comunica la volontà di recedere dopo il primo mese oppure all'undicesimo. Per i contratti già in essere, se questa novità sarà applicata, dovrà essere comunicata in maniera esplicita e, trattandosi di una variazione importante, dovrà comunque essere previsto il consenso esplicito di chi il contratto lo ha sottoscritto».

Variazioni delle condizioni economiche: le novità

«Con la delibera Arera vengono introdotte alcune importanti novità che riguardano le variazioni delle condizioni economiche dei contratti di energia elettrica e gas. Finora, stando alle regole, questo genere di modifiche sono state comunicate agli utenti per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi rispetto a quando la variazione diventa operativa.

D'ora in avanti, invece, oltre a questo avviso, che resta valido, la comunicazione all'utente si presume avvenga 10 giorni dopo l'invio della modifica per iscritto comunicata all'utente. Non si tratta di un cambiamento di poco conto, perché il fornitore non dovrà più dimostrare di aver inviato la comunicazione di variazione e che l'utente l'abbia ricevuta, ma si presume in automatico che questa sia stata effettuata 10 giorni dopo il suo invio».

Meglio fare attenzione alle comunicazioni ricevute dal fornitore

«Insomma, sarà indispensabile per i clienti prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute dal proprio fornitore di energia e gas.

Anche in fatto di trasparenza, in definitiva, si fa un passo indietro e si complica la vita all’utente finale che per definizione è la parte debole del rapporto e che dovrebbe essere maggiormente tutelato. Valuteremo nei prossimi giorni come tutelare al meglio gli utenti finali, anche attraverso incontri con l’Arera e gli operatori».

Nel frattempo, secondo Altroconsumo è bene controllare bene tutte le comunicazioni che arrivano dagli operatori.

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