L’Azienda sanitaria nega per la seconda volta il suicidio assistito a Martina Oppelli

A darne notizia è l’associazione Luca Coscioni: «Asugi nella sua comunicazione sminuisce il ruolo dei trattamenti da cui Martina dipende quotidianamente». La nota ufficiale sanitaria con le motivazioni

Un post tratto dal profilo YouTube dell'associazione Luca Coscioni mostra il video messaggio di Martina Oppelli, di 49 anni: "Vorrei morire col sorriso sul viso, nel Paese dove ho scelto di vivere, e dove ho pagato le tasse"+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK
Un post tratto dal profilo YouTube dell'associazione Luca Coscioni mostra il video messaggio di Martina Oppelli, di 49 anni: "Vorrei morire col sorriso sul viso, nel Paese dove ho scelto di vivere, e dove ho pagato le tasse"+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK

L'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina ha «nuovamente respinto» la richiesta di assistenza per il suicidio assistito avanzata da Martina Oppelli, l'architetta triestina di 49 anni affetta da sclerosi multipla progressiva.

Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, sottolineando che «nonostante un peggioramento delle sue condizioni e un'ordinanza del Tribunale di Trieste che imponeva una nuova valutazione medica, Asugi ha negato l'accesso alla morte volontaria, ignorando la sentenza 135 del 2024 della Corte costituzionale», «che ha chiarito la nozione di trattamenti di sostegno vitale», e «condannando Martina a proseguire in una sofferenza senza fine».

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Un post tratto dal profilo YouTube dell'associazione Luca Coscioni mostra il video messaggio di Martina Oppelli

Inizialmente, ricostruisce l'associazione, Asugi aveva negato alla donna l'accesso alla morte assistita in quanto, secondo una prima relazione, «la terapia antalgica, anticoagulante, antitrombotica, l'assistenza continuativa di terze persone per svolgere qualsiasi tipo di attività inclusa alimentazione e idratazione e il ricorso a farmaci broncodilatatori non costituivano trattamenti di sostegno vitale».

Visto il «peggioramento delle condizioni di Martina, il Tribunale di Trieste aveva ordinato ad Asugi di rivalutare entro 30 giorni le condizioni di Oppelli, che nel frattempo era diventata dipendente dalla cosiddetta macchina della tosse».

Ma Asugi ha «confermato il suo rifiuto, basandosi su una relazione che sminuisce il ruolo dei trattamenti da cui Martina dipende quotidianamente». «Addirittura nella relazione si solleva il dubbio che la macchina della tosse, più che una necessità terapeutica, abbia uno scopo 'preventivò», osserva l'avvocata Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni.

«Questa relazione è un insulto alla sofferenza di Martina. Per questo motivo, oltre a procedere contro la valutazione», «attiveremo le vie che il caso consiglia anche in relazione alle responsabilità che determinano conseguenze gravi per Oppelli»

La nota dell’Azienda sanitaria 

ASUGI comunica che il giorno 8 agosto 2024 gli organismi tecnici da sè individuati hanno concluso, nei tempi e nelle modalità indicate dal Giudice del Tribunale Ordinario Civile di Trieste, le valutazioni per verificare la sussistenza in capo a M.O. dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e per garantire la tutela della condizione di fragilità della paziente.

Come noto, si è trattato della seconda valutazione operata dagli organismi tecnici dell’Azienda Sanitaria, che nella valutazione risalente alla fine dello scorso anno (2023) avevano escluso che M.O. avesse titolo per accedere alla procedura di suicidio assistito in quanto non mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

La Commissione Tecnica multidisciplinare per l’accertamento dei requisiti individuata da ASUGI (con giudizio condiviso anche dal Nucleo Etico per la Pratica Clinica, cui in caso è stato sottoposto) ha confermato gli esiti della precedente valutazione ritenendo che, anche alla data attuale e nonostante il peggioramento lamentato dalla paziente, la stessa non possa ritenersi mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

La commissione ha provveduto all’analisi del caso e ad operare le proprie valutazioni sulla scorta di un rigoroso approccio metodologico che ha assunto quale base di partenza le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale (con i noti pronunciamenti n. 207/2018, 242/2019 e 135/2024) e dai precedenti giurisdizionali che in questi anni hanno contribuito a tracciare i confini di un accertamento (quello del mantenimenti in vita da trattamenti di sostegno vitale) che ancora oggi, nonostante la crescente domanda, non ha un riferimento normativo.

La valutazione operata dalla Commissione riflette, in particolare, la posizione assunta della Corte Costituzionale nella recente ordinanza n. 135/2024 (preceduta da un parere del Comitato Nazionale di Bioetica approvato a maggioranza) che ha chiarito che la dipendenza dall’assistenza di terzi integra il requisito necessario all’accesso al suicidio assistito solo ove comporti l’esecuzione di trattamenti di tipo sanitari (senza i quali la porte del paziente interverrebbe anche in tempi relativamente brevi) in mancanza dei quali il requisito non è integrato e la dipendenza dell’assistenza di terzi non assume rilevanza decisiva.

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