Vizi di forma sull’iter dell’ovovia di Trieste: stop alla valutazione ambientale

Il Tar Fvg boccia il ricorso degli ambientalisti ma rileva carenze procedurali. La Regione dovrà rivedere la Vinca di terzo livello appena approvata in giunta
Diego D’amelio

TRIESTE. Accade tutto in un’ora. Prima l’approvazione della Vinca di terzo livello da parte della Regione, poi la sentenza del Tar sul ricorso delle associazioni ambientaliste, che dà ragione al Comune ma rileva alcuni vizi procedurali, costringendo la giunta Fedriga a prendere tempo sulla delibera che aveva appena dato via libera alla modifica del piano regolatore, necessaria per arrivare alla costruzione della cabinovia.

Quadro complicato

Si tratta di una coincidenza temporale, che complica un quadro già complicato. Non bastasse, da una parte il Comune esulta per il parere del Tar (che boccia in larga misura il ricorso delle associazioni); dall’altra il cartello Legambiente-Lipu-Wwf evidenzia i passaggi in cui la magistratura mette allo stesso tempo in discussione la correttezza del percorso impostato da Comune e Regione. Quella dell’ovovia diventa una questione sempre più intricata, tanto che nessuno vuole commentare il parere del Tar, in attesa di approfondirne le ricadute sulla contestata opera da 50 milioni finanziata dal Pnrr.

La sentenza

La sentenza in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso, ma accoglie un pezzo importante dei rilievi di Legambiente, Wwf e Lipu. Il dispositivo contiene infatti elementi, cui i “no ovovia” si appellano per sostenere che «la sentenza è l’ennesima riprova della fondatezza delle istanze a difesa del bosco di Bovedo».

Molto ruota sulla mancata presentazione delle “soluzioni alternative” all’impianto che il Comune avrebbe dovuto indicare per dare il medesimo sollievo al traffico urbano che sostiene sarà garantito dall’ovovia. È su questo che i giudici ammettono in parte le ragioni dei ricorrenti, chiedendo alla Regione di valutare ex novo le soluzioni alternative che il Comune è tenuto a illustrare e che al momento del ricorso non esistevano.

Gli ambientalisti 

Tanto basta agli ambientalisti per dire, esagerando un po’, che il Tar sta dando lo «stop alla realizzazione» dell’opera, perché «in assenza di valutazione delle alternative al progetto non è possibile derogare alle norme ambientali» e dunque consentire al Comune – come ha fatto la Regione – di costruire in una zona protetta dai vincoli di Natura 2000.

Per i ricorrenti, inoltre, «i giudici hanno riscontrato evidenti vizi di illegittimità nel procedimento Vinca», perché «le norme prevedono la necessità di valutare l’incidenza causata dalla realizzazione dei progetti sulle aree protette». E invece la Regione, senza aver ricevuto elementi sull’incidenza ambientale dell’ovovia, ha concesso al Comune di derogare per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”», stando ai quali la riduzione del traffico è ottenibile solo attraverso un impianto a fune, posto che alternative non sono state presentate.

Percorsi illegittimi

Il Tar rileva in effetti che la Regione ha seguito percorsi «illegittimi perché non rispettosi della corretta sequenza di valutazioni in materia: ne deriva che la ritenuta prevalenza dell’interesse alla realizzazione del piano, così come proposto da parte comunale, è viziata alla radice» per la mancanza della valutazione di incidenza sull’area protetta e delle proposte alternative, fra cui deve essere inserita anche l’opzione zero, ovvero l’ipotesi di non costruire affatto la cabinovia.

Regione al lavoro

Cosa succederà ora è presto per dire. Dagli uffici della Regione si fa sapere che l’Avvocatura è al lavoro per valutare l’impatto della sentenza sulla delibera appena approvata e si nota al contempo che il Tar ha assegnato all’ente potere discrezionale, affermando che «spetta alla Regione effettuare le valutazioni circa il prosieguo del procedimento di Vinca (se esso debba proseguire nella già avviata terza fase o regredire alla precedente) e circa la sorte degli atti relativi all’opportuna valutazione dell’incidenza», che dovrà essere considerata prima di potersi esprimere sui “motivi imperativi”.

La sequenza degli atti

Il parere della Regione è che il Tar si sia limitato a mettere in discussione la sequenza degli atti, ma che la situazione odierna permetta all’ente di disporre di tutto il materiale necessario a esprimersi secondo quanto indicato nella sentenza, superando «il vizio solo procedurale rilevato dal Tar».

Probabile a questo punto che la delibera sulla Vinca di terzo livello vada riscritta e, se ciò non sarà sufficiente, non si può escludere l’appello al Consiglio di Stato per ottenere una sentenza di secondo grado. Altro tempo perso nell’accidentato percorso ancora lungo che servirà per arrivare al cantiere vero e proprio

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