Trieste, manca l’avvocato all’alcol test, assolto scooterista

Il giudice dà ragione a un uomo che aveva rifiutato di sottoporsi all’esame dopo un incidente. «Aveva il diritto di farsi assistere»

TRIESTE Si rifiuta di fare l’alcol test e rischia quasi 16 mila euro di multa, ma il Tribunale gli dà ragione e lo assolve. Aveva la facoltà di chiamare il proprio avvocato durante l’accertamento. La vicenda giudiziaria di un trentacinquenne triestino, S.G. le sue iniziali, è cominciata un anno e mezzo fa e si è conclusa con la sentenza pronunciata venerdì dal giudice Massimo Tomassini.

È il pomeriggio del 20 novembre 2016 quando il trentacinquenne, in sella al suo scooter, rimane coinvolto in un incidente stradale all’incrocio che si trova nei pressi di Rio Ospo, lungo la strada che collega Muggia a Trieste. Una vettura con targa slovena non gli dà la precedenza e lui cade a terra. Sul posto, oltre all’ambulanza, arriva anche una pattuglia della polizia. L’uomo, portato al Pronto soccorso di Cattinara, riporta contusioni e lesioni in varie zone del corpo. Come da prassi in caso di sinistri, la polizia chiede all’ospedale di sottoporre anche lo scooterista (analogamente al conducente dell’automobile) alle prove del sangue e delle urine per verificare la presenza o meno di alcol o altre sostanze.

Ma lui, frastornato dall’impatto con l’automobile, si oppone. Il rifiuto viene trasmesso alla Questura che, a sua volta, comunica il documento alla magistratura. Scatta un procedimento, di cui si incarica il pm Pietro Montrone. L’uomo, difeso dall’avvocato William Crivellari, viene così denunciato per violazione degli articoli 186, comma 6, e 187, comma 8, vale a dire il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici sui liquidi biologici.

Dalla Procura parte un decreto penale di condanna al pagamento di 15.800 euro di ammenda con la sospensione della patente per un anno e quattro mesi e la confisca del mezzo. In base alle normative in materia, se i prelievi di sangue e urina vengono eseguiti per ragioni cliniche, i sanitari hanno la possibilità di accertare anche la presenza di eventuale alcol o stupefacente. Se invece gli esami vengono fatti solo su richiesta della polizia, subentrano per legge tutte le garanzie previste per gli “atti irripetibili” (un atto di polizia giudiziaria necessario a formulare una prova in un determinato momento) e, di conseguenza, il cittadino ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

Lo scontro processuale, tra accusa e difesa, si è giocato proprio su questo: il paziente non è stato avvisato della possibilità di contattare il proprio legale. L’avvocato Crivellari si oppone quindi al decreto di condanna. Si va a processo. E dopo un anno e mezzo di battaglia, il giudice non ha dubbi: il fatto non sussiste. «Se la facoltà di farsi assistere dal difensore deve essere riconosciuta prima della prova dell’etilometro - osserva Crivellari - a maggior ragione la facoltà deve valere in ospedale a carico di un infortunato. Tra l’altro il mio assistito non aveva alcuna responsabilità nell’incidente, infatti lo sloveno era stato sanzionato per omessa precedenza».

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