Trieste, il Tar invalida la gara: maxi ospedale a rischio

Accolto il ricorso di Rizzani De Eccher e annullata l’aggiudicazione dell’appalto. Incognita sui tempi per la costruzione del polo che ospiterà Cattinara e Burlo
Il rendering del progetto per il nuovo Cattinara-Burlo
Il rendering del progetto per il nuovo Cattinara-Burlo

TRIESTE Terremoto nell’iter per la riqualificazione dell’ospedale di Cattinara e la costruzione del nuovo Burlo Garofolo, un’operazione da 140 milioni di euro: il Tar del Friuli Venezia Giulia ha rovesciato la classifica della gara d’appalto accogliendo l’appello avanzato dalla terza classificata, la Rizzani De Eccher, nei confronti delle prime due e cioé la Clea (Impresa cooperativa di costruzioni generali) e la Cmb (Cooperativa muratori e braccianti di Carpi). Causa la squalifica delle prime due, si direbbe in gergo sportivo, la vittoria è stata assegnata alla contendente che si era aggiudicata semplicemente il bronzo.

Trieste, gara aggiudicata per Cattinara e Burlo
L’ospedale di Cattinara

La questione è in realtà più complessa anche se la sentenza dei giudici amministrativi di primo grado appare chiara e lo spettro che comunque si prospetta è un ulteriore slittamento dell’inizio dei lavori sebbene la gara non debba ora essere rifatta. «Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia - si legge nel dispositivo - accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla l’aggiudicazione definitiva a favore del raggruppamento temporaneo d’imprese (rti) Clea e i verbali e gli altri atti di gara laddove ammettono e/o comunque non hanno escluso dalla proceduta il medesimo rti Clea e il rti Cmb».

Il motivo della doppia esclusione va ricercato nel fatto che le due concorrenti si sono avvalse di intermediari (rispettivamente la Gbm Finanziaria spa e la Osella spa) non abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. «È evidente - sottolineano i giudici - che sia la stazione appaltante che l’aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto avvedersi che nessuno dei due intermediari è mai stato legittimato a rilasciare alcuna cauzione provvisoria».

Il nuovo Burlo a Cattinara nel 2021

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-sanitaria Nicola Delli Quadri, in una breve nota emessa già nella tarda mattinata di ieri, ha assicurato che «gli uffici avvieranno le procedure necessarie all’aggiudicazione definitiva per iniziare i lavori al più presto, fermo restando il diritto degli altri partecipanti a interporre appello». Qui infatti sta un altro nodo della questione. Secondo quanto ha riferito lo stesso avvocato Orio De Marchi che assieme ai colleghi Alfredo Biagini e Andrea Giuman ha rappresentato gli interessi della Rizzani De Eccher nella causa risoltasi a suo favore, i legali delle due imprese soccombenti l’appello al Consiglo di Stato lo hanno già preannunciato.

Nuovo Burlo a Cattinara: il trasferimento nel 2021
Il rendering del nuovo Burlo che nascerà a Cattinara

«Ora - l’interpretazione di De Marchi - la commissione di gara dovrà fare l’aggiudicazione provvisoria alla Rizzani De Eccher in attesa della verifica puntuale di tutti i documenti necessaria per arrivare all’assegnazione definitiva. Nel frattempo però il Consiglio di Stato si pronuncerà, in tempi che ritengo molto rapidi, sulla richiesta di sospensiva delle due escluse. Soltanto se questa verrà accolta, l’iter si fermerà. Se la sospensiva verrà respinta - conclude De Marchi - sarà la Rizzani De Eccher a incominciare e molto probabilmente a finire i lavori poiché il giudizio nel merito non sarà rapido e anche se ci desse torto dovrebbe prevedere soltanto un risarcimento e non la sostituzione della ditta appaltante».

In realtà, come rilevano gli stessi legali risultati vincitori in primo grado, la questione è complessa in quanto la normativa è stata oggetto di modifiche in corso di gara. Ma anche su questo punto il Tar non sembra aver avuto tentennamenti mettendo nero su bianco che «ad avviso del Collegio, a prescindere dall’effettivo momento di declinazione della normativa attuativa e degli ulteriori chiarimenti intervenuti, nessuna incertezza pare potesse comunque sussistere su quali fossero gli intermediari legittimati a rilasciare le garanzie». Si afferma in sostanza che i due intermediari utilizzati non erano abilitati nemmeno con le vecchie norme, né la Commissione avrebbe potuto obiettare il fatto e chiedere nuove garanzie perché ciò avrebbe costituito «una inammissibile lesione del fondamentale principio della par condicio competitorum». «La Direzione prende atto - rileva Delli Quadri - del pronunciamento che annulla l’aggiudicazione in favore di Clea e inoltre esclude la seconda classificata, Cmb. Si consideri che le procedure di aggiudicazione - viene fatto rilevare - sono state rese complesse e articolate a causa di continui adeguamenti normativi e chiarimenti, intervenuti in corso e alla fine della procedura stessa, come riconosciuto dallo stesso Tar».

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