Trieste, guerra dei bagnini al Tar: niente sconti al residence
TRIESTE Anche se condominiale, la spiaggia è soggetta alle regole generali sulla sicurezza. Ovvero il bagnino deve presidiarla come in tutte le strutture pubbliche. Lo scrivono a chiare lettere i giudici della prima sezione del Tar, presieduta da Oria Settesoldi e composta anche da Manuela Sinigoi e Alessandra Tagliasacchi.
Oggetto della controversia, innescata dai condomini del residence Europa di Marina d’Aurisina, la questione - di evidente rilevanza sul piano economico - riguarda la presenza di due bagnini nell’area demaniale marittima ad esclusivo servizio dell’immobile, un tempo utilizzato come albergo.
I ricorrenti si erano rivolti al Tar, mediante gli avvocati Andrea Piras e Giulia Battistel, per cancellare il rigetto alla domanda di deroga all’orario del servizio di salvamento, ovvero dei bagnini.
Ma la risposta dei giudici, come anticipato, è stata negativa. Nel senso che, seppur condominiale (e dunque interdetta ad estranei), la spiaggia deve comunque essere vigilata da un bagnino. Il motivo, spiegano i giudici amministrativi (che hanno accolto le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato), è riferito al cosiddetto concetto di sicurezza balneare. Che «è compreso - si legge nel provvedimento - nel più vasto contesto della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare previsto dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo che attribuisce alla Capitaneria di porto il potere di regolamentare oltre alle varie attività che si svolgono sul demanio marittimo e nel mare territoriale, anche lo svolgersi delle attività balneari sotto l’aspetto della sicurezza e della prevenzione di possibili situazioni di emergenza, nonché quelle che possono costituire pericolo per la balneazione».
Non solo. Secondo i giudici amministrativi, «la concessione del bene demaniale per finalità turistico ricreative costituisce in definitiva il presupposto idoneo a far sorgere in capo al concessionario (ndr, al condominio nel caso specifico) l’obbligo di rispettare le disposizioni della Capitaneria in materia di sicurezza della balneazione».
Infine, nel provvedimento, è stato mantenuto e ribadito il principio «che impone, a prescindere dall’affluenza, il servizio di salvamento per garantire il sereno e pacifico godimento, in piena sicurezza, della balneazione».
Nello specifico i giudici amministrativi precisano che «l’eventuale accoglimento dell’istanza di sospensione del servizio di salvamento negli orari indicati dal ricorrente (ndr, istanza che era stata rigettata dalla Capitaneria e oggetto poi del ricorso amministrativo) comporterebbe nell’area in considerazione una minor tutela della salvaguardia della vita umana in mare rispetto al servizio che viene reso, indistintamente, da parte di tutti i concessionari demaniali marittimi di Trieste». E comunque il Tribunale ribadisce nella sentenza che «le esigenze di sicurezza della balneazione sono affermate a prescindere dal fatto che la battigia sia liberamente accessibile».
Per questo motivo la Capitaneria, nel rigettare la richiesta di riduzione del servizio dei bagnini, ha «valutato come prioritario l’interesse pubblico del mantenimento del servizio di salvamento a salvaguardia della vita umana in mare dei fruitori di quel tratto di litorale». Infine viene sottolineato un principio fondamentale: quello secondo il quale «la vita umana dei condomini e degli eventuali ospiti del residence non vale meno di quella di altri fruitori del tratto di litorale su cui la Capitaneria esercita la propria autorità in materia di sicurezza della balneazione». Insomma «vite umane da salvaguardare» che non possono - secondo i giudici - essere messe in secondo piano rispetto alla necessità di risparmiare sui costi del servizio di salvamento, che a questo punto i condomini devono pagare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo