Trieste, causa col Fisco sui posti barca: la Stv vince il primo round

TRIESTE Si chiude a favore della Società Triestina della Vela il primo round del contenzioso con il Fisco sulla contabilità del 2014 legata alle finalità di ormeggi e spazi sociali . Ma adesso, per la Stv, prima di poter tirare un sospiro di sollievo, c’è da aspettare ancora sei mesi per capire se l’Agenzia delle entrate deciderà o meno di impugnare in secondo grado la decisione della Commissione tributaria provinciale, che ha dato ragione appunto al sodalizio sportivo.
La vicenda risale allo scorso anno e fa riferimento, come detto, alla contabilità del 2014. In sintesi, secondo il Fisco, le imbarcazioni ormeggiate non avevano delle finalità connesse all’attività sportiva dilettantistica, così come l’utilizzo degli spazi sociali da parte dei soci non assegnatari di posto barca non avrebbe avuto a che fare con lo sport. La contestazione era nata da una serie di appostamenti e, benché la possibile sanzione non fosse stata quantificata, si parlava di un importo vicino ai 145 mila euro, per tutte quelle che gli ispettori valutavano come “entrate commerciali” non dichiarate.
Una seconda contestazione, più tecnica, era legata alla ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto a un istruttore di vela sloveno. In questo caso tutto è nato dalla diversa valutazione se il reddito prodotto dall’istruttore, titolare di una ditta individuale slovena, fosse stato frutto di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Nei giorni scorsi il presidente della Stv Marco Penso ha inviato una lettera ai soci nella quale li informa del deposito della decisione della Commissione. «La sentenza – spiega Penso – conferma che il versamento di un canone per l’ormeggio delle imbarcazioni nello specchio d’acqua della nostra associazione non è equiparabile alla locazione commerciale di beni immobili. Conferma anche che la Stv rientra nella categoria degli enti non commerciali, di tipo associazioni sportive dilettantistiche. La presunzione della natura commerciale dei canoni dei soci senza barca è definita frutto di valutazioni presuntive e non suffragata da riscontri oggettivi». Anche per quanto riguarda il secondo punto la sentenza va a confermare come «i soci senza barca possono concorrere comunque alla finalità di sostenere e incoraggiare la diffusione della pratica della vela, essendo possibile collaborare in vario modo all’attività sportiva».
Nulla da fare invece sul fronte del pagamento del compenso all’istruttore sloveno, con l’obbligo a versare la ritenuta d’acconto e la relativa sanzione, ma «di valore assai contenuto». «Nel complesso quindi – aggiunge Penso – il giudizio ci è favorevole, considerato che la prima contestazione, che ci vede attualmente vittoriosi, è di gran lunga la più rilevante, sia in termini “economici” che di principio».—
Riproduzione riservata © Il Piccolo