Trieste, apre un affittacamere per arrotondare: Carabiniere sanzionato

Il militare si è visto respingere un ricorso dal Tar regionale: «Condotta contraria ai doveri assunti con il giuramento»

TRIESTE Un carabiniere non può gestire un bed & breakfast a causa dell’esclusività del servizio nell’Arma. E l’era di Airbnb non fa differenza. A sancirlo è una sentenza pubblicata nei giorni scorsi dal Tar del Friuli Venezia Giulia riguardo un caso simile verificatosi a Trieste.

Il dispositivo è stato pubblicato dalla prima sezione del tribunale negli ultimi giorni di maggio e pone fine a un ricorso avanzato dal carabiniere in questione contro i provvedimenti disciplinari presi nei suoi confronti nel 2017 in seguito alla vicenda, rilevata nel corso del 2016.

Questa la ricostruzione che ne offre la sentenza: «Nel merito, la contestazione mossa al ricorrente (ovvero il carabiniere ndr) è quella di aver gestito, in un appartamento di sua proprietà, un’attività di affittacamere-bed and breakfast, in contrasto con i doveri di esclusività del servizio».

Una volta venuta a conoscenza dell’attività del suo sottoposto, l’Arma ha approfondito la vicenda. Si legge nella sentenza: «L’amministrazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, ha acquisito gli elementi per incolpare il ricorrente traendoli dalla piattaforma internet e, in particolare, dal sito airbnb.it».

A quel punto i superiori hanno comminato al militare una sanzione disciplinare di sette giorni di consegna. Sanzione poi ridotta a due soli giorni in seguito a un ricorso gerarchico avanzato dal carabiniere. Questo l’errore attribuito all’uomo: «Aver esercitato stabilmente, senza averne preventivamente data comunicazione al proprio comando, attività a scopo di lucro, in ambito urbano contiguo a quella di pertinenza del reparto da lui comandato».

Il ricorso al Tar richiedeva l’annullamento di tutti gli atti conseguiti. Come motivazione il ricorrente avanza una supposta mancata motivazione del provvedimento, oltre a carenze di istruttoria e di contraddittorio. Sono tutte posizioni che il Tar ha ritenuto di rigettare. Il Collegio composto dai magistrati Oria Settesoldi, Lorenzo Stevanato e Nicola Bardino ha definito «adeguatamente sviluppata» la motivazione: «Sia per l’esauriente accertamento del fatto addebitato al ricorrente, sia relativamente alla rimeditata scelta circa la (più mite) misura della sanzione irrogata, in relazione agli ineccepibili precedenti di servizio». Quanto al resto, i magistrati rilevano che il provvedimento di sanzione, pur dando spazio alle ragioni del carabiniere, le smentisce: «Vari elementi ricavabili dall’esame del sito internet, tra cui la foto del ricorrente associata al profilo del gestore della struttura ricettiva, erano inequivocabili e non occorreva alcun ulteriore approfondimento istruttorio». Le peculiarità dell’Arma, concludono i magistrati, rendono «riprovevole, ai fini disciplinari, una condotta quale quella tenuta dal ricorrente, motivatamente giudicata, con valutazione tutt’altro che illogica o irragionevole o sproporzionata, contraria ai doveri assunti con il giuramento». —


 

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