Trieste, accusato di stalking ricorre al Tar: respinto
TRIESTE Ammonito dal questore per stalking, ricorre al Tar ma viene respinto. La particolare vicenda, che ha come sfondo Trieste, ha ufficialmente inizio nel settembre del 2018 quando una donna formalizza ai Carabinieri una querela nei confronti dell’ex compagno, reo a suo dire di condotte moleste e di matrice persecutoria, insistentemente tenute sia nei confronti della donna stessa che dei familiari di lei.
Un comportamento assunto dopo la conclusione della relazione sentimentale, nata sul comune posto di lavoro, che avrebbe legato i due tra il marzo e l’agosto del 2018. Come si evince dai documenti, tali condotte avrebbero causato alla donna un grave stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità e quella delle persone a lei vicine, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e, al fine di evitare ulteriori contatti, ad acquisire un nuovo numero di telefono.
Secondo l’uomo, però, una volta sciolto il rapporto sentimentale, gli incontri con la donna erano stati del tutto fortuiti e dettati dai propri hobby, come quello della fotografia sportiva, che ad esempio lo portò a essere presente ad una competizione podistica a cui prese parte proprio l’ex compagna. Un incontro casuale, durante il quale però l’uomo approfittò per chiarire con la donna le motivazioni alla base dell’interruzione della relazione considerata dallo stesso “di una certa importanza”.
L’uomo – si legge negli atti - ha continuato a manifestare il proprio comportamento molesto e persecutorio nei confronti della vittima e dei suoi familiari anche dopo la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo.
Da qui la decisione della Questura di Trieste di emanare un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo, in riferimento alla condotta serbata verso la querelante.
Un provvedimento che l’uomo ha impugnato, facendo ricorso al Tar del Fvg: forse il motivo scatenante per cui la donna ha deciso, poco dopo, di ritirare la querela.
La difesa dell’uomo davanti al Tar? Non aver interferito in termini illeciti con le abitudini dell’ex compagna e averla contattata senza averne mai «limitato la libertà di movimento ed autodeterminazione, condotta, peraltro, fastidiosa ed illecita, che avrebbe potuto dar luogo alla richiesta di ammonimento», bensì averla contattata per obbedire alla «necessità di comprendere le reali ragioni dell’interruzione del rapporto» e al «desiderio di dimostrare attenzione e affetto».
Il Tribunale amministrativo regionale del Fvg (sezione prima), presieduto da Oria Settesoldi, ha però respinto il ricorso, sentenziando come appare incontrovertibile che la donna, una volta finita la relazione, sia divenuta il bersaglio delle azioni, di chiara indole persecutoria, perpetrate con insistenza dal ricorrente.
Il Tar ha chiuso la vicenda legale condannando l’uomo a rifondere le spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate nella misura di mille cinquecento euro, oltre agli accessori di legge. —
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