Servizi energetici per 50 sedi comunali di Monfalcone, il Tar annulla la delibera di giunta

AcegasApsAmga era stata nominata promotrice della gara per la concessione dell’attività sugli edifici: l’iter è da rifare

Laura Borsani

La procedura di individuazione del promotore del project financing relativo alla gara di affidamento in concessione dei servizi energetici e tecnologici dei 50 edifici del Comune è da rifare. Il Tar ha annullato la delibera di giunta con la quale era stata nominata promotrice Ase AcegasApsAmga.

Nella sentenza pubblicata il 16 dicembre, il Collegio, prima Sezione, presieduto da Oria Settesoldi, ha accolto il ricorso presentato da Carbotermo Spa.

Una procedura articolata, caratterizzata da aggiornamenti della proposta da parte di Ase, fino all’accoglimento definitivo, avallato dalla giunta che il 17 novembre 2021 aveva deliberato la relativa dichiarazione di interesse pubblico. AcegasApsAmga come promotrice aveva acquisito il diritto di prelazione nell’ambito della successiva pubblica gara, rispetto alle offerte presentate dagli altri operatori economici.

Lo scorso 21 gennaio Carbotermo ha depositato al Tar il ricorso, poi integrato da motivi aggiuntivi, attraverso l’avvocato Paolo Sansone. In resistenza al ricorso si sono quindi costituiti a giudizio il Comune, rappresentato dall’avvocato Giulia Martellos, e AcegasApsAmga (controinteressata) con gli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Alessandro Righini.

La sentenza è stata pronunciata lo scorso 23 novembre. Carbotermo ha impugnato su tutto la delibera di giunta in ordine alla nomina di promotore di Ase (n. 286 del 17/11/2021) e atti conseguenti relativi alla procedura. Le censure poste dalla ricorrente fanno sostanzialmente riferimento alla violazione dei principi di trasparenza, par condicio dei concorrenti e tutela del legittimo affidamento, dei principi di uguaglianza e non discriminazione, dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative.

Tra le censure aggiuntive la violazione dei principi della libera concorrenza. Prima dell’individuazione del promotore del project financing da parte dell’amministrazione comunale, Carbotermo aveva manifestato il proprio interesse alla presentazione di una proposta concorrente (23 aprile 2021).

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso «sia sotto il profilo della violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, sia sotto il profilo della disparità di trattamento».

Tuttavia, non ha condannato il Comune alla rifusione delle spese legali, anche in ragione al fatto che l’amministrazione comunale, alla notifica del ricorso, ha interrotto ogni procedura, in attesa della pronuncia del Tar.

Nella sentenza si ripercorre la “storia” della procedura. Nell’ottobre 2016 Ase AcegasApsAmga aveva consegnato al Comune la sua proposta. Il decreto legislativo 50 del 2016 prevede che la Pubblica amministrazione aggiudicatrice debba valutare la fattibilità di un progetto presentato tassativamente entro 3 mesi, potendo anche invitare il proponente ad apportare modifiche per la relativa approvazione.

Ase aveva “aggiornato” la proposta circa 3 anni dopo, nel settembre 2019, e anche in questo caso, il Comune «non aveva provveduto tempestivamente ad emettere un giudizio finale di fattibilità in termini ragionevoli». Insomma, «tanto il Comune quanto Ase non avevano effettivamente dato impulso alla procedura in tempi compatibili con il termine trimestrale» fissato dalla normativa, anche «volendo tener conto della sospensione dei termini procedimentali stabilita dalla legge speciale legata alla pandemia da Covid», argomenta il Collegio.

Nel marzo 2021 il Comune aveva “riattivato” la procedura di valutazione della proposta chiedendo ad Ase di presentare un ulteriore “aggiornamento” in fatto di innovazione tecnologica e di interventi diversi per il mutare nel tempo delle esigenze.

Le sostanziali conclusioni del Collegio stanno in questi termini: il Comune ha sollecitato un singolo operatore economico a formulare una proposta, pressoché nuova rispetto all’originaria, «al di fuori di qualsiasi procedura di evidenza pubblica, pre-scegliendo di fatto il proprio interlocutore».

E «non è sostenibile che l’operatore conservi, senza scadenze temporali, una posizione di privilegio e primazia nell’interlocuzione con l’amministrazione, a discapito di altri potenziali concorrenti».

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