Separazioni e divorzi “veloci”, tante richieste
Sul tema siamo decisamente all’avanguardia. Funziona davvero a pieno regime, nel Comune di Gorizia, l’ufficio per le separazioni e i cosiddetti divorzi “facilitati”, come previsto dalla recente normativa. Ad oggi, le coppie che hanno ottenuto la separazione, sono tre mentre domani sarà “dichiarato” il primo divorzio.
«In realtà, le richieste sono molto più numerose - fa sapere Evelina D’Agostini, l’ufficiale di stato civile che segue le pratiche -: arrivano anche sette/otto telefonate al giorno di persone interessate a usufruire di questa possibilità ma, purtroppo, i requisiti per potervi accedere sono molto rigidi. In particolare c’è la norma per cui non si possono avere figli minori o non autosufficienti, anche da precedenti o successivi legami, che limita molto le coppie che vogliono utilizzare questa strada e c’è molta delusione per questo. Per le coppie che hanno i requisiti, invece, non c’è alcun problema e risolvono la questione pagando solamente 16 euro, una cifra decisamente inferiore al percorso tradizionale».
Ad aprire le porte dei Comuni per facilitare le procedure per la separazione o il divorzio è stata la legge 162 del 2014. Il nuovo iter è semplice, come abbiamo avuto modo di spiegare anche recentemente: i coniugi dovranno presentarsi in Comune due volte a distanza di trenta giorni l’una dall’altra con o senza avvocato.
È, infatti, prevista l’assistenza facoltativa dell’avvocato il quale ove nominato non potrà, tuttavia, sostituire le parti davanti all’ufficiale, che dovranno essere comunque presenti personalmente. Esclusi dalla possibilità di attivare la nuova procedura sono i coniugi con figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Davanti all’ufficiale di Stato civile, quindi, i coniugi dovranno effettuare un’apposita dichiarazione circa l’assenza di figli con le condizioni sopra indicate e dichiarare personalmente la loro volontà.
L’ufficiale di stato civile procederà, quindi, a redigere l’atto destinato a contenere l’accordo. È esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo patrimoniale come ad esempio l’uso della casa coniugale o l’assegno di mantenimento. In sede di conversione del decreto legge, inoltre, è stato introdotto il diritto di ripensamento dei coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi. Entro 30 giorni dovranno, infatti, comparire nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Se l’intesa riguarda la separazione, i tre anni per richiedere il divorzio decorreranno dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.
(fra.fa.)
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