Retta per la casa di riposo No del giudice al rimborso

Il costo del trattamento del malato di Alzheimer va ripartito tra la Regione e i familiari che devono contribuire alle spese a seconda delle loro possibilità.
Questo principio sottende alla sentenza pronunciata dal giudice Daniele Venier nei confronti della casa di riposo Ieralla che era stata citata dai familiari di un anziano. I parenti avevano chiesto la restituzione della somma di 86mila euro relativa all’accoglienza nella struttura di Padriciano del loro congiunto. Motivo della richiesta il fatto che l’uomo si era ammalato di Alzheimer durante il lungo periodo di permanenza nella struttura. E che pertanto la gestione della particolare patologia avrebbe dovuto essere riferita alla Regione. La quale avrebbe appunto dovuto a sua volta riconoscere il costo alla casa di riposo Ieralla.
Ma così non è stato. Il giudice Daniele Venier che ha accolto le conclusioni dell’avvocato Giancarlo Muciaccia, rappresentante della casa di riposo Ieralla di Padriciano, ha rilevato che nulla è dovuto ai familiari dell’anziano nel frattempo deceduto. Rigettate pertanto le istanze degli avvocati Augusto Truzzi e Furio Sturli che hanno rappresentato i familiari dell’ospite della struttura.
Motivo: non sussiste alcuna correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali tale da determinare la totale competenza delle spese in carico al Servizio sanitario nazionale e di rimando alla Regione.
La retta pagata, appunto 86mila euro complessivi, rappresenta sostanzialmente il conto del “soggiorno” alla casa di cura che prescinde dalla patologia sofferta dall’anziano. Retta che - secondo il giudice Venier - non può certo essere attribuita pertanto al servizio sanitario pubblico. L’eventuale rimborso di quanto pagato da chi sostenga di aver diritto a prestazioni assistenziali da parte del Servizio sanitario nazionale va richiesto al reale percettore delle somme, come per esempio alla Residenza sanitaria assistita. Ma non è stato questo il caso.
Inoltre è stato ribadito nella sentenza che la malattia di Alzheimer non conosce una fase acuta e una post acuta, nel qual caso tutto il trattamento del malato sarebbe stato a carico del Servizio sanitario nazionale. Si tratta invece di una patologia cronica e cronicizzata per cui, a una parte - rilevante - che spetta alla Regione, si affianca una contribuzione da parte dei parenti del malato. In questo senso, precisa il giudice Venier nella sentenza, chi paga (in questo caso i familiari) deve dimostrare di aver versato un importo superiore a quanto dovuto. Ma tale prova - rileva il giudice - non è stata fornita. (c.b.)
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