Multa e ritiro dell’auto con targa slovena Applicata troppo presto la legge Salvini

Sanzionato dai vigili urbani in via Boito. Il Tribunale ha accolto il suo ricorso, già respinto da Prefettura e Giudice di pace
Bonaventura Monfalcone-25.08.2018 Controlli incrociati Vigili urbani e Guardia di Finanza-Monfalcone-foto di Katia Bonaventura
Bonaventura Monfalcone-25.08.2018 Controlli incrociati Vigili urbani e Guardia di Finanza-Monfalcone-foto di Katia Bonaventura



Goriziano viene fermato a Monfalcone dalla Polizia locale, nell’ambito di un servizio di controllo stradale, e all’esito delle verifiche viene multato con il contestuale sequestro del veicolo. L’uomo viaggiava a bordo di una vettura immatricolata all’estero, in Slovenia, circolazione vietata a seguito del Decreto Sicurezza (Salvini) 113 che ha modificato l’articolo 93 del Codice della Strada, convertito nella legge 132 entrata in vigore il 4 dicembre 2018. Beppino Di Giusto, domiciliato nel capoluogo isontino, s’è affidato ai propri legali, avvocato Ottavio Romano e Marco Nicolai, e ha intrapreso una “battaglia” giudiziale al fine di veder riconosciute le proprie ragioni. Quanto è avvenuto lo scorso 13 luglio con il pronunciamento del Tribunale di Gorizia, rappresentato dal giudice monocratico Francesca Clocchiatti. In sostanza la nuova legge è stata applicata retroattivamente. Con ciò dopo i ricorsi respinti dalla Prefettura e dal Giudice di pace. L’appello è stato accolto, e, in riforma della sentenza del Giudice di pace, è stata dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione della Prefettura, a fronte del pagamento delle spese di lite liquidate in 1.247 euro complessivi.

Era il 14 dicembre 2018 quando Di Giusto, assieme a suo figlio, stava rientrando a Gorizia. Era alla guida di un veicolo targato LJ99ASV, di nazionalità slovena. Era stato fermato dalla Polizia locale in via Boito che aveva proceduto con i controlli. Targa straniera, dunque, e la richiesta dei documenti. Tra questi l’uomo aveva esibito anche la delega di autorizzazione alla guida del mezzo da parte della stessa proprietaria. «Allora – spiega Di Giusto – lavoravo per conto di una ditta slovena, avevo regolare contratto e la delega da pare dell’azienda». Peraltro, la nuova normativa prevede tre eccezioni al divieto di circolazione con targa straniera, tra cui la concessione del veicolo in comodato a un residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa estera. Comunque sia, è scaturita la sanzione amministrativa, di 712 euro, che possono arrivare fino a 2.848 euro in caso di mancato pagamento entro i termini previsti, e il sequestro della vettura, da tenere in deposito e destinabile alla confisca se non reimmatricolata in Italia entro 180 giorni. L’uomo non aveva voluto firmare né il verbale compilato dagli agenti, né l’atto in ordine al ritiro della vettura, e s’era dovuto rivolgere a un amico per rientrare a Gorizia. Attraverso la modifica dell’articolo 93, la legge prevede che un soggetto residente da più di 60 giorni in Italia non possa circolare con un veicolo immatricolato all’estero, contemplando anche le tre eccezioni. La sanzione amministrativa e il sequestro della vettura nel caso in questione erano avvenuti dieci giorni dopo l’entrata in vigore della normativa (4 dicembre 2018). Ed è proprio sui tempi che si concentra il nucleo della vicenda. Il primo passo era stato il ricorso alla Prefettura, il 29 gennaio 2019, contro il verbale della Polizia locale. Ricorso respinto a fronte dell’ordinanza ingiuntiva. Ordinanza che il goriziano aveva quindi impugnato davanti al Giudice di pace. E anche in questo caso il ricorso era stato respinto. Di Giusto, sempre assistito dal suo legale, aveva a sua volta impugnato la sentenza del Giudice di pace davanti al Tribunale con la richiesta di integrale riforma. E lo scorso 13 luglio la sentenza pronunciata dal giudice monocratico Clocchiatti, nell’accogliere l’appello, ritenuto fondato. Nella sentenza si fa riferimento alla mancata trattazione da parte del Giudice di pace in ordine alla «irretroattività» dell’applicazione dell’articolo 93 Codice della Strada. Viene poi rilevato l’aspetto circa il possesso e la custodia a bordo del veicolo con targa straniera, del documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità della vettura, che, diversamente la si considera in capo al conducente.

Veniamo al punto: gli oltre 60 giorni previsti dalla norma rappresentano «il presupposto amministrativo ai fini dell’applicazione della sanzione». Il giudice scrive quindi del divieto sull’irretroattività delle sanzioni amministrative secondo cui, in base alla norma 689/81, «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione». E considerando la residenza di oltre 60 giorni senza la reimmatricolazione del veicolo in Italia, la sanzione «sarebbe avvenuta in un momento precedente all’entrata in vigore dell’innovazione legislativa». La multa sarebbe stata quindi applicata solo 10 giorni dopo, e rispetto ai 60 previsti, non si può che tornare indietro nel tempo, quando la modifica dell’articolo 93 non era ancora diventata legge.—

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