Muggia cancella l’Imu sulle case cedute ai figli
MUGGIA. Esenzione dell’Imu per le abitazioni cedute in comodato ai figli o ai genitori. È la novità fiscale proposta dalla giunta Nesladek e deliberata dal Consiglio Comunale di Muggia. Ma il tempo stringe: il termine per inoltrare la domanda scadrà mercoledì 15 aprile.
A partire da quest’anno è stata introdotta per le abitazioni cedute in comodato a parenti in linea retta di primo grado l’esenzione ai fini Imu limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro. Allo stesso modo tali abitazioni, sempre per la parte di rendita catastale fino a 500 euro, godranno dell’aliquota ridotta Tasi prevista per le abitazioni principali. A differenza dello scorso anno, quindi, il beneficio non opera più sulla base dell’Isee ma è concesso a tutti i contribuenti che hanno presentato apposita dichiarazione entro il termine previsto. In caso di più abitazioni concesse in comodato il beneficio è riconosciuto a una sola. Le informazioni relative alle modalità di applicazione dell’agevolazione e i modelli di dichiarazione sono reperibili all’Ufficio Tributi (piazza della Repubblica 4) o sul sito del Comune di Muggia.
«L’assimilazione ad abitazione principale non opera in caso di comodato tra contitolari perché la ratio della norma è quella di riconoscere un’agevolazione a favore di un soggetto che, anziché trarre una redditività dall’utilizzo dell’abitazione, con proprio atto di liberalità, permette ad altri di utilizzarla gratuitamente» ricorda l’assessore ai Tributi Valentina Porapat.
L’assimilazione ad abitazione principale e quindi l’applicazione dell’esenzione avviene limitatamente alla quota di rendita fino a 500 euro. Premesso che le abitazioni principali sono esenti dall’imposta e che l’aliquota ordinaria è del 7,6 per mille, ecco alcuni esempi: con una abitazione con rendita di 450 euro, l’esenzione è totale; se l’abitazione ha una rendita di 800 euro l’aliquota ordinaria (7,6 per mille) viene applicata sul valore determinato dalla quota residua della rendita catastale che è pari a 300 euro. Per le unità immobiliari di categoria A8 (ville) si applica l’aliquota ridotta del 3,5 per mille. Per quanto riguarda le pertinenze delle abitazioni cedute in comodato queste godono dell’esenzione esclusivamente se l’abitazione ha una rendita inferiore a 500 euro e fino a concorrenza di tale importo. In caso di comodato la Tasi è dovuta per il 70% dal proprietario e per il 30% dal comodatario (ciascuno dovrà, pertanto, operare un autonomo versamento). Le aliquote Tasi per le abitazioni principali e le relative pertinenze sono le seguenti: rendita da 0 a 300 euro aliquota 0,0 per mille, rendita oltre 300 euro fino a 600 euro aliquota 1,5 per mille, rendita oltre 600 euro aliquota 2,5 per mille.
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