Morì prima di essere operato a Cattinara: risarcimento ai parenti “congelato” dal Covid, ma il tribunale lo sblocca
STARANZANO. L’inibizione dei risarcimenti danni da colpa sanitaria per ragioni legate alla pandemia da Covid-19 non è possibile. L’Azienda sanitaria pertanto è tenuta a disporre il versamento economico che era stato stabilito da sentenza civile. È sostanzialmente questo il concetto di fondo per il quale Asugi è tenuta a liquidare le figlie di Luana Miani, in relazione alla morte del marito Franco Geromet, 48enne staranzanese, il 18 agosto 2014, nella sala operatoria del reparto di Cardiochirurgia all’ospedale di Cattinara.
L’uomo era deceduto prima di essere sottoposto a un intervento di bypass aortocoronarico programmato, a causa dell’inversione delle cannule venosa e arteriosa per la circolazione extracorporea della macchina cuore-polmoni, provocandogli un’emorragia cerebrale e polmonare. Le figlie di Miani vanno quindi risarcite del danno quantificato in circa 183 mila euro ciascuna, come aveva stabilito lo scorso 5 giugno il Tribunale civile di Trieste attraverso la sentenza pronunciata dal giudice Sabrina Cicero.
A confermare il versamento delle somme è stato il Tribunale civile di Udine, attraverso il giudice Andrea Zuliani, che ha rigettato il ricorso di opposizione al precetto di pagamento notificato il 13 luglio 2020 dalle due giovani, rappresentate dall’avvocato Emanuele Locatelli, del Foro di Udine. Quindi, opposizione respinta perché infondata, con Asugi condannata anche al pagamento delle spese legali a favore delle figlie di Luana Miani.
Se dunque l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina si era opposta al risarcimento adducendo alla necessità di «far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, nonché per assicurare al Servizio nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali» e sostenendo quindi che in questo momento di pandemia «non possono essere intraprese o perseguite azioni esecutive», il ricorso presentato davanti al Tribunale civile di Udine è stato invece ritenuto infondato.
La legge eccezionale, numero 77 del 2020 (di conversione del Decreto legge 34 del maggio 2020), per la seconda sezione civile del Tribunale friulano è inapplicabile poiché l’Azienda sanitaria è coperta da assicurazione, la Am Trust Europe Limited e Am Trust International, alle quali spetta il relativo pagamento. Il rigetto da parte del Tribunale civile udinese riguarda anche la possibilità da parte di Asugi di liquidare le somme solo dopo 120 giorni, come sostenuto dall’avvocato Lorenzo Locatelli, facendo riferimento alla normativa (legge 30 del 1997) che stabilisce il relativo termine rispetto alle riscossioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni o enti non economici. In questo caso il motivo è che l’Azienda sanitaria è un ente pubblico economico.
Ciò che emerge su tutto è l’inapplicabilità della legge in ordine all’emergenza Covid-19 per la quale Asugi non può “congelare” il risarcimento. Un aspetto che rappresenta un precedente rispetto ai diritti risarcitori per colpa sanitaria. Il dispositivo della sentenza del Tribunale civile di Udine è piuttosto articolato. A fronte della sentenza esecutiva di risarcimento stabilita lo scorso giugno, le due giovani avevano intimato il versamento di quanto stabilito dal giudice triestino, con l’avvertimento che in assenza della liquidazione entro 10 giorni si sarebbe proceduto mediante esecuzione forzata.
Da qui il ricorso di Asugi al Tribunale civile udinese. Nella sentenza pronunciata lo scorso 15 dicembre, viene data un’intepretazione “restrittiva” della legge “da Covid-19”, evidenziando come il divieto e l’inefficacia dei “pignoramenti” esclude anche la necessità dell’Azienda sanitaria di presentare opposizione ai precetti di pagamento. E in sostanza il risarcimento è coperto dall’assicurazione, quindi non viene pregiudicata la liquidità necessaria ad affrontare l’emergenza della pandemia.
Quanto al termine dei 120 giorni, il Tribunale civile udinese ha considerato che la relativa norma si applica ad enti non economici, mentre le Aziende sanitarie dal 1993, perdendo il carattere di organo della Regione, hanno acquisito una propria soggettività giuridica, con un’autonomia anche imprenditoriale. In altre parole sono diventate «enti pubblici economici non commerciali», non rientrando quindi nella legge 30 del 1997.
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