Monfalcone, morì prima del bypass a Cattinara. Il risarcimento slitta causa Covid
MONFALCONE Asugi è stata condannata a risarcire le figlie di Luana Miani, in relazione alla morte del marito Franco Geromet, 48enne staranzanese, il 18 agosto 2014, nella sala operatoria del reparto di Cardiochirurgia all’ospedale di Cattinara.
L’uomo era deceduto prima di essere sottoposto a un intervento di bypass aortocoronarico programmato, a causa dell’inversione delle cannule venosa e arteriosa per la circolazione extracorporea della macchina cuore-polmoni, nel provocargli un’emorragia cerebrale e polmonare. La sentenza risale allo scorso 5 giugno. Il giudice del Tribunale civile di Trieste, Sabrina Cicero, ha disposto un risarcimento danni quantificato in circa 183 mila euro per ciascuna delle due figlie della Miani. Sentenza esecutiva, ma l’emergenza Covid 19 rischia di dilazionare la liquidazione al prossimo anno. Pagamento da “congelare” è ciò che sostiene Asugi, nell’ambito di un atto di citazione in opposizione al precetto davanti al Tribunale civile di Udine. Quanto promosso dall’azienda sanitaria, attraverso il legale avvocato Lorenzo Locatelli, del Foro di Padova, fa infatti riferimento all’atto notificatole dalle congiunte della Miani lo scorso 13 luglio. Rappresentate dall’avvocato Emanuele Locatelli, del Foro di Udine, le due giovani, a fronte della sentenza esecutiva di risarcimento, hanno intimato il versamento della somma stabilita dal giudice civile triestino, con l’avvertimento che in assenza della liquidazione entro 10 giorni si procederà mediante esecuzione forzata.
Si torna dunque in Tribunale, l’udienza è stata fissata il 30 novembre. Per Luana Miani e le sue figlie si apre un’altra dolorosa vicenda giudiziaria, a 6 anni dalla morte di Franco Geromet. Rammarico e mortificazione: «Sugli specifici motivi di opposizione – hanno osservato le due giovani – preferiamo che si esprima il nostro legale, avvocato Emanuele Locatelli, davanti all’Autorità giudiziaria adita. Personalmente – hanno aggiunto – non possiamo che manifestare tutto il nostro sconcerto per l’azione giudiziaria avviata dall’Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina. Già è difficile accettare che venga quantificato economicamente un sentimento in base a tabelle predeterminate. Se poi a distanza di sei anni dall’accaduto la sentenza non viene nemmeno rispettata, francamente rimaniamo senza parole. La causa instaurata dall’Azienda sanitaria risulta ancora più difficile da accettare se si considera che non ricade nemmeno su questo ente sanitario l’onere finale del pagamento delle somme stabilite giudizialmente, bensì sulle compagnie di assicurazione Am Trust Europe Limited e Am Trust International Underwriters». Gli aspetti chiamati in causa da Asugi attraverso l’opposizione al precetto sono di due ordini, ma ciò che è prevalente è proprio l’evento-Covid 19, declinato nella legge 77 del 2020, di conversione del Decreto legge 34 del maggio 2020. Nel dichiarare «l’improcedibilità o comunque la non perseguibilità dell’intimata azione esecutiva sulla base del precetto notificato», Asugi chiede di «accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto» da parte delle due giovani donne, a procedere all’esecuzione forzata, o comunque di «sospendere l’efficacia esecutiva del titolo» prima del decorso del termine previsto dalla legge 77 del 2020. Dunque Asugi sostiene che non c’è alcun diritto all’esecuzione forzata, poiché in questo periodo l’amministrazione sanitaria «non è tenuta a procedere» al pagamento del risarcimento. La legge, spiega il legale di Asugi, avvocato Lorenzo Locatelli, prevede che per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria, nonché i debiti commerciali nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive». Vale fino al 31 dicembre 2020. Il legale di Asugi fa riferimento ad un’altra normativa, la legge 30 del 1997, che stabilisce il termine di 120 giorni prima di procedere ad una riscossione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni o enti non economici, pena la decadenza del diritto da parte dei creditori. Su tutto prevale la norma Covid-19. Spetterà al Tribunale civile di Udine, rispetto al confronto delle parti, accogliere o meno l’opposizione promossa da Asugi.—
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