Monfalcone, cade per strada e si fa male: causa al Comune per danni
MONFALCONE Le 13 di una giornata di metà inverno, la necessità di arrivare all’automobile parcheggiata in via della Resistenza, le mani occupate, impegnate a sorreggere borse. L’inciampo è un attimo. E il corpo della donna rovina a terra. Pesantemente. Per quell’infortunio, a tre anni e mezzo di distanza dal fatto, la vittima ora chiede i danni in un tribunale civile. Migliaia di euro perché nella caduta del 10 gennaio 2017, purtroppo, la signora ha «riportato seri traumi»: più di una frattura, come confermato dal legale che la assiste. E il risarcimento lo chiede al Comune, perché ai suoi occhi, e stando pure alle considerazioni dell’avvocato Pierluigi Fabbro, il volo a terra non sarebbe avvenuto se il marciapiede fosse stato privo di increspature, perfettamente asfaltato. «E la cosa grave – aggiunge – è che da quella volta l’area di via della Resistenza è rimasta tale e quale, cioè piena di buche». «Abbiamo citato il Comune perché lo riteniamo responsabile, per via del marciapiede dissestato», chiarisce.
Ma per l’amministrazione comunale questa è una vicenda singolare, a fronte di scenari che comunque vedono ogni anno svariate richieste di risarcimento dei cittadini, sempre per via di strade malconce, trovare soddisfazione. «Vi sono enti – spiega il sindaco Anna Cisint – che di prassi, direi quasi in automatico, decidono di opporsi alle richieste di danni di pedoni o automobilisti. Non è il mio caso. Tantissime volte questa amministrazione ha scelto di non impugnare il ricorso e tale recente caso è forse il primo o comunque uno dei pochi in cui si è invece deciso di opporsi alla richiesta».
Sul punto Fabbro dissente: «Io solo, come avvocato, mi sono occupato di almeno tre ricorsi di cittadini impugnati». Ma non esclude possa essersi trattato anche di vertenze della precedente amministrazione. A ogni modo Cisint spiega come la vede: «Se in maniera abbastanza chiara, per esempio in presenza di foto, referti, testimonianze, l’incidente ricostruito dal cittadino viene provato è giusto che sia risarcito per il danno subito. È legittimo che chieda un risarcimento ed è doveroso che l’ente, assicurato per simili inconvenienti, lo rifonda». «Lo stesso vale per multe finite davanti al giudice di pace nelle quali si ravvisa una svista dell’agente di Polizia locale – prosegue –: il mio indirizzo è quello di non ricorrere». «Insomma – conclude Cisint – se dall’analisi delle pratiche emerge un errore, come può essere anche una buca, da parte dell’ente è giusto che l’amministrazione non resista, perché l’istanza del cittadino risulta legittima. Quando si lavora si può pure sbagliare, non c’è nulla di drammatico».
Sì, ma nel caso specifico? Perché l’ente si oppone, come si evince dalla relazione disposta nella delibera di giunta, che ha unanimemente votato la costituzione in giudizio dopo la notifica del 2 luglio scorso, al risarcimento dei danni subiti dalla donna a seguito del sinistro? La responsabile dell’Ufficio Affari giuridici Claudia Fumolo chiarisce che è prassi del Comune, al deposito dell’istanza di un cittadino, comunicare la richiesta di risarcimento giunta attraverso specifico modulo, alla compagnia di assicurazione, la quale avvia il contenzioso e fa le sue valutazioni. «A volte – afferma – quando non rileva a carico dell’ente elementi di responsabilità oppure non riscontra l’insidia, presupposto essenziale per l’ottenimento del risarcimento, o ancora rileva carenza di elementi probatori del fatto respinge la domanda». Nel caso di via della Resistenza «l’assicurazione non ravvisa elementi sufficienti a ritenere che l’accaduto sia responsabilità del Comune». «È chiaramente un diritto della signora – conclude – citare l’ente in sede civile. A quel punto sarà un giudice a dirimere la vicenda». L’udienza è fissata a ottobre. E il legale sta per essere indicato dall’assicurazione che gestisce la polizza di responsabilità civile verso terzi del Comune, cioè UnipolSai: a carico suo, dunque, le spese di contenzioso. La vittima chiede i danni subiti, con interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo, nonché il rimborso delle spese legali del giudizio. –
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