L’erba falciata costa alla Siot un milione di euro
SAN DORLIGO DELLA VALLE. Un milione 172 mila euro. È il risarcimento record che la Società italiana per l'oleodotto transalpino (Siot) dovrà versare alle casse del Comune di San Dorligo della Valle per il pagamento della spese per l’asporto dei rifiuti nel periodo dal 2005 al 2009. Così ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Trieste che ha rigettato il ricorso avanzato dalla stabilimento presieduto da Ulrike Andres contro la richiesta da parte dell'amministrazione Premolin. «È stata una brutta sorpresa, non ce lo aspettavamo proprio, ma essendo davanti a una ingiustizia faremo ricorso in appello», il commento della Andres. Grande soddisfazione invece da parte del consigliere comunale di San Dorligo, Boris Gombac, che da anni aveva denunciato la situazione portandola all'attenzione del Consiglio comunale: «Mi sento orgoglioso di aver contributo in questi lunghi anni con la mia testardaggine e fiducia nel rispetto della legge imprimendo all'amministrazione comunale il coraggio di porsi di traverso alle “sette sorelle”».
L’amministrazione comunale di San Dorligo della Valle si era rivolta alla Commissione tributaria provinciale in quanto la Siot, che amministra l’oleodotto situato in territorio comunale, per cinque anni non aveva regolato i conti per l’asporto dei rifiuti. Gli uffici comunali avevano presentato i regolari conteggi, respinti però dallo stabilimento. Come emerge dal ricorso avanzato dalla Siot, lo stabilimento “contesta gli avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione comunale ha accertato una maggiore superficie scoperta di oltre 762mila metri quadrati tassabile al 20% per gli anni che vanno dal 2005 al 2009. Il tributo annuo richiesto per le nuove aree tassabili è di 204 mila 840 euro». Il conto è quindi presto fatto: per i cinque anni totali la somma ammonta a un milione 172 mila euro. Da qui la richiesta da parte del difensore della Siot, l'avvocato Corrado Diso, di “dichiarare non dovuti i tributi richiesti e in subordine una riduzione della pretesa”.
Nello specifico si insiste per l'annullamento degli avvisi sostenendo la non tassabilità dell'area ai sensi dell'articolo 62 del Decreto legislativo 507/1993 e in subordine per una eventuale riduzione dell'imposizione. Nel costituirsi in giudizio invece l'amministrazione comunale ha sostenuto la fondatezza degli accertamenti “perché le aree interessate producono rifiuti urbani assimilabili e come tali sono soggette a tassazione”. L'avvocato Renato Fusco, rappresentante del Comune di San Dorligo della Valle, ha evidenziato “che i terreni di cui trattasi sono ricoperti nella quasi totalità da erba e come tali producono rifiuti urbani assimilabili e conseguentemente tassabili”.
In camera di consiglio la Commissione tributaria provinciale ha ripreso in esame la problematica. “Pur tenendo presente le specifiche delle aree interessate sia sotto l'aspetto della presenza dei vari impianti presenti sotto la superficie, sia del fatto che l'accesso alle stesse per motivi di sicurezza è limitato o consentito solo agli addetti alla manutenzione e alla sicurezza, si ritiene che l'area stessa non possa essere considerata stabilimento”, ha sottolineato la Commissione. Da quanto rappresentato nel ricorso si evince inoltre che “l'area stessa produce, quali rifiuti, unicamente l'erba che è falciata e asportata a cura della società ricorrente, ma non vi è alcuna produzione di rifiuti tossici in base ai quali si potrebbe applicare l'esenzione alla Tarsu/Tia invocata”.
Come evidenziato e sostenuto nella costituzione a giudizio, “l'area produce rifiuti urbani assimilabili e come tale soggetta a Tarsu/Tia, a prescindere se questi siano conferiti al servizio comunale o gestiti in proprio”. A sostegno della tassabilità di aree similari sono state richiamate anche le sentenze della Cassazione già evidenziate nelle deduzioni del Comune. Il ricorso avanzato dalla Siot quindi, secondo il parere della Commissione, “è infondato e come da tale da respingere”. Ulrike Andres, presidente e amministratore delegato della Siot e general manager del gruppo Tal, non ha dubbi: «È stata una brutta sorpresa, non ce lo aspettavamo proprio, ma essendo davanti a una ingiustizia faremo ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale». Caduto invano dunque l'appello di Gombac: «Invito la signora Andres a non ricorrere in appello e a versare alle casse comunali quanto stabilito dalla sentenza nel rispetto della legge, dei nostri concittadini e del nostro territorio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo