Lavoratore travolto dal carrello elevatore in cantiere: tutti assolti
MONFALCONE. Sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato Fabio Cabas, carrellista dipendente di Fincantieri, Antonio Palazzo, presidente del Cda della ditta d’appalto Smi, nonché la stessa società per la quale l’operaio infortunato, Branko Jovanovic, lavorava. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Marcello Coppari. L’ipotesi di accusa contestata dalla Procura, era quella di lesioni colpose.
L’infortunio nello stabilimento di Panzano era avvenuto il 19 dicembre 2013. Il tubista Jovanovic, all’epoca 63enne, di origini serbe e residente a Monfalcone, era stato investito da un carrello elevatore, condotto da Cabas, allora 48enne, che era alle prese con il trasporto di ceste contenenti materiali destinati allo stoccaggio. Il lavoratore stava recandosi a bordo della nave in costruzione, di rientro dai servizi igienici. Aveva riportato una serie di traumi, a fronte di una prognosi di 4 mesi. Era rimasto invalido al 18%, andato in pensione anticipata.
A processo è emerso che il lavoratore serbo nel rientrare a bordo nave, aveva attraversato la corsia riservata ai carrelli elevatori, spuntando da un’area di stoccaggio dei materiali. Inoltre, sempre come emerso in dibattimento, il percorso di transito dedicato ai carrelli elevatori era contraddistinto da segnaletica orizzontale di colore giallo e alle estremità della direttrice erano apposti gli avvisi di pericolo, aveva dichiarato in aula il dottor Gallo, consulente che aveva eseguito le verifiche e i sopralluoghi ai fini della ricostruzione dell’evento, presentato dalla difesa di Cabas, con gli avvocati Fabio Zamparutti ed Eva Papa. Le percorrenze pedonali erano contrassegnate in blu, ed erano presenti gli attraversamenti specifici. Il teste aveva anche definito la condotta del carrellista «non censurabile».
Diversi gli aspetti scandagliati in dibattimento, anche in ordine alle norme di tutela della salute e della sicurezza, alla formazione dei lavoratori in merito a rischi, danni, prevenzione e protezione, organizzazione della protezione aziendale, nonché i rischi legati alle mansioni ricoperte e alle misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Elementi posti alla base della contestazione da parte della pubblica accusa, che al carrellista aveva imputato «negligenza e imprudenza», non avendo prestato la dovuta attenzione al pedone in transito. Il giudice s’è riservato 80 giorni ai fini del deposito delle motivazioni.
Gli avvocati Zamparutti e Papa hanno commentato: «Non possiamo che esprimere soddisfazione. La sentenza ha rimosso ogni dubbio sulla corretta e diligente condotta del carrellista Cabas, evidenziando viceversa la grave imprudenza del pedone, che deve quindi intendersi causa esclusiva del sinistro».
I legali di Palazzo e Smi, avvocati Guido Picciotto e Raffaele Castaldo, hanno osservato: «Siamo soddisfatti, la reputazione di Palazzo e della Smi sono state salvaguardate anche da questo esito processuale che in qualche modo fa giustizia. È un risultato importante. Il giudice ha accolto le nostre argomentazioni. Il nostro assistito e la società hanno fornito la necessaria formazione in ordine ai rischi, alla sicurezza, alla prevenzione, nonché alla tutela della salute.
Del resto, queste circostanze sono state confermate in dibattimento e dallo stesso Jovanovic, tubista specializzato con 20 anni di lavoro nel cantiere navale, che era stato formato sia da Fincantieri che da Smi. Il giudice deve aver riconosciuto queste situazioni e quindi l’assenza di responsabilità di Palazzo e della Smi. Jovanovic – hanno concluso – non poteva essere in quell’area, come ammesso anche da un dipendente che era con lui. È presumibile una responsabilità colposa da parte dello stesso infortunato».
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