La guida aggiornata per la zona rossa: ecco le ultime Faq del Governo su spostamenti, spesa, visite ai familiari, cerimonie e accesso ai parchi

Le rive deserte nel primo giorno di zona rossa (Lasorte)
Le rive deserte nel primo giorno di zona rossa (Lasorte)

TRIESTE. Il governo ha pubblicato le nuove Faq — le risposte a domande frequenti - relative al decreto varato il 13 marzo, in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile. Il decreto è stato approntato dopo l'aumento dei casi di contagio da coronavirus negli ultimi giorni, e il conseguente cambio di «colore» di molte regioni. Ecco i nodi principali, che cosa si può fare e che cosa è vietato.

Per quali ragioni posso muovermi?

Solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) o per fare rientro rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Posso andare a trovare parenti?

No, è vietato, tranne che - come da regola generale - non sia giustificato da ragioni di lavoro, salute (ad esempio per assistere un anziano non autosufficiente) o necessità. Non vale più, dunque, la deroga di Natale che consentiva un solo spostamento una sola volta al giorno in massimo due persone, eventualmente accompagnati da minori o da disabili, verso un'altra abitazione. Tranne che nei giorni di Pasqua quando invece varrà la deroga.

Cosa si intende per "necessità"?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, rispetto alle situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, numero 689.

Posso andare da un parente non autosufficiente?

Sì, è una ragione che rientra nel concetto di "necessità". Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni diverse, sempre che non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso luogo

Cosa si intende per "abitazione" (diversa da residenza o domicilio)?

Non c'è una precisa definizione giuridica. Il governo spiega che per abitazione si intende genericamente "il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione".

Posso andare nella seconda casa?

Sì, è consentito senza limiti (anche di regione) purché ci si vada solo con persone del proprio nucleo familiare convivente e nella seconda casa non ci siano altre persone estranee al nucleo familiare convivente stesso.

E' necessario avere con sé l'autocertificazione?

Sì. Tuttavia l'autocertificazione può essere compilata sul posto, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, su moduli pre-stampati. Ovviamente si risponde anche penalmente della verità delle proprie affermazioni.

Posso uscire per fare sport o attività motoria?

E' consentito svolgere attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione (la misura è affidata al buonsenso: non c’è più il vincolo dei 200 metri), rispettando il distanziamento di un metro e indossando la mascherina. E' permesso svolgere attività sportiva (concetto che ricomprende anche la corsa) solo all’aperto e in forma individuale. 

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle regole. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. 

Sono consentiti gli spostamenti fuori da un piccolo comune?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati. 

Posso uscire dal mio comune per fare la spesa?

Solo se nel proprio comune non ci sono punti vendita o anche nel caso in cui un comune vicino ci sia un punto vendita più conveniente, dal punto di vista economico, ma il vantaggio deve essere dimostrato.

Quali sono le regole per viaggiare in auto?

In auto per i non conviventi è consentita «la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». L’obbligo di indossare la mascherina «può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».

Si può partecipare alle funzioni religiose?

«È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità». È «consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli».

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