Il Fvg perde il 13º deputato, Di Centa è fuori
TRIESTE. La Corte Costituzionale ha dichiarato «inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe».
Cade nel vuoto, quindi, il ricorso che la Regione aveva presentato per la proclamazione di 12 deputati (anziché i 13 previsti) a seguito dei meccanismi di compensazione previsti dalla legge, tagliando fuori quindi Manuela Di Centa, che in un primo momento sembrava essere la tredicesima eletta in regione.
Il ricorso della Regione Friuli Venezia Giulia, promosso dall’allora presidente Renzo Tondo, sosteneva il «conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spettava allo Stato, e per esso all’Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Corte di cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati», chiedendo che venisse annullato il verbale del 5 marzo 2013 «con il quale, al termine della richiamata procedura elettorale, lo stesso Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziché i 13 spettanti». Secondo la Regione la ripartizione dei seggi è fissata dall'articolo 56 della Costituzione «attraverso un rigido rapporto di proporzionalità con la popolazione e rivestirebbe carattere assoluto, in quanto espressione del principio democratico, della sovranità popolare e della parità di trattamento tra i cittadini».
Ma la Corte Costituzionale respinge in toto le argomentazioni del ricorso: «Non può essere condivisa – si legge nella sentenza - la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui la Regione può far valere, in sede di conflitto di attribuzione, l’interesse della comunità stanziata sul proprio territorio ad avere nella Camera dei deputati una rappresentanza numericamente più consistente». Richiamando la giurisprudenza della stessa Corte, viene affermato infatti che «le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale», non quindi in materie, come quella delle elezioni politiche, che non rientrano nelle competenze della Regione.
Il verbale dell'Ufficio elettorale nazionale, inoltre, secondo la Consulta è stato redatto «senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione» dell'articolo di legge che norma le compensazioni nell'attribuzione dei seggi. Norma che, infine, non può essere impugnata dalla Regione in quanto, anche in questo caso, non c'è alcuna «lesione della sfera di attribuzioni della Regione».
(r.u.)
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