I concessionari vincono la “guerra” L’Imu sui magazzini non si paga

I magazzini portuali vanno accatastati in base alla categoria E1 e di conseguenza non è dovuta l’imposta comunale sugli immobili (prima Ici e ora Imu). Lo ha ribadito in via definitiva la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 7 ottobre e ne dà ora notizia l’Associazione spedizionieri del porto di Trieste presideuta da Stefano Visintin. Quest’ultima causa riguardava tre concessionari a Trieste: la Grandi Molini Italiani spa, la Pacorini Silocaf e la Santandrea srl, ma è chiaro che la risoluzione della questione pone fine a un braccio di ferro che complessivamente, in tutto lo scalo triestino, metteva in ballo imposte per milioni di euro a cui il Comune e lo Stato devono rinunciare.
«Nel 2001 - rileva la nota - con la legge 23/12/2000 n. 388 (art. 18, c. 3) venne introdotta la norma che prevede il pagamento dell’Ici a carico del concessionario di beni demaniali. Da allora in quasi tutti i porti è iniziato il contezioso tra i Comuni e l’Agenzia del Territorio da una parte, che pretendevano di applicare l’Ici (e poi l’Imu) anche ai beni demaniali in concessione negli ambiti portuali, e i terminalisti portuali dall’altra, che invece chiedevano la classificazione dei beni demaniali portuali nella categoria E1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”, esente dal pagamento dell’Ici».
«La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza n. 20028/2015 del 22/4/2015 - continua il comunicato degli spedizionieri - è intervenuta sull’argomento dando ragione alle imprese concessionarie stabilendo che i beni demaniali in concessione alle imprese portuali devono essere classificati catastalmente nella categoria E1. Infatti la Corte si è pronunciata confermando le sentenze di primo e secondo grado delle Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, entrambe favorevoli ad alcuni importanti terminalisti portuali triestini, e ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza pronunciata nel 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste».
«Nel caso specifico, il contenzioso traeva origine dalla richiesta di accatastare in E/1 alcuni magazzini portuali in concessione a terminalisti del porto di Trieste. A fronte del diniego opposto dall’Agenzia del territorio, gli operatori interessati – assistiti dagli avvocati Massimo Campailla e Alberto Pasino dello Studio Zunarelli – hanno aperto il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale diTrieste. La Ctp, con sentenza del gennaio 2012, ha affermato che i magazzini portuali, essendo deputati ex lege “allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali” devono essere accatastati in E/1. L’Agenzia del Territorio ha proposto impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale la quale con sentenza del luglio 2014 ha respinto l’appello. Anche a parere dei giudici di secondo grado i magazzini portuali sono “prettamente funzionali alla gestione dell’infrastruttura del trasporto” e quindi vanno correttamente classificati nella categoria catastale E/1. Tale principio - fa rilevare la nota - si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza depositata in data 7 ottobre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto l’ulteriore ricorso promosso dall’Agenzia del Territorio, condannandola anche alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti». (s.m.)
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