Gorizia, il carabiniere cliente di club a luci rosse “assolto” dal Tar
GORIZIA. Quattro giorni di consegna. È la sanzione disciplinare che il ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma avevano applicato ai danni di un maggiore dei carabinieri di stanza nell’Isontino. La causa? «Essersi recato più volte all’estero (segnatamente in Austria) senza darne preventiva comunicazione al proprio superiore e aver tenuto una condotta non seria e esemplare in occasione della frequentazione di un club per soli uomini in territorio austriaco, in tal modo ledendo il prestigio dell’Arma dei carabinieri». Il maggiore, la cui identità resta anonima per volere degli avvocati difensori Massimo Letizia e Antonio Maio, ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale e il Tar gli ha dato ragione.
I fatti. Il provvedimento disciplinare, si legge nella sentenza, si fonda esclusivamente su una denuncia «poi archiviata, siccome infondata dalla Polizia austriaca». L’amministrazione (nella fattispecie ministero della Difesa e Comando generale dei carabinieri) «si sarebbe arroccata in una posizione di preconcetto, giungendo a travisare gli stessi argomenti difensivi forniti dal maggiore».
Il Tar nel merito evidenzia come dagli accertamenti fatti «non è emersa prova alcuna che il ricorrente (il maggiore dei carabinieri, ndr) nel club per soli uomini in territorio austriaco abbia usufruito di servizi ulteriori rispetto a quelli della spa (ci si riferisce specificatamente a quelli erotici a pagamento), che abbia sperperato un’ingente somma di denaro, che abbia minacciato dipendenti e/o clienti, che abbia speso la propria qualifica (peraltro di nessun valore al di fuori dei confini nazionali) per ottenere qualsivoglia tipo di vantaggio». C’è di più. Quanto alla frequentazione, emersa dall’accusa, da parte del maggiore di una ballerina rumena, questa non lavora nel locale da parecchio tempo e risiede in altro Stato. «Di contro, non vi è prova – dice la sentenza del Tar – che la frequentazione del club sia stata occasione di conoscenza fra i due, né che la donna lavorasse lì durante la relazione col maggiore. Sicché non può affermarsi che la ballerina fosse “donna dell’ambiente”». Un testimone ha poi escluso che la vicenda abbia avuto qualche risonanza al di fuori dell’ambito di coloro che per motivi di servizio ne sono stati messi a conoscenza.
L’unica inadempienza, secondo il Tar, riguarda la permanenza all’estero. La normativa sulla concessione del nullaosta per soggiorni all’estero stabilisce che se il soggiorno eccede le 24 ore il militare necessita del nullaosta; che se avviene in un Paese a rischio S (spionaggio) “significativo”, il nullaosta è necessario anche se il soggiorno non eccede le 24 ore; che se il soggiorno non eccede le 24 ore e avviene in Paesi a rischio S (spionaggio)–T (terrorismo)–C (criminalità) non trascurabile, è sufficiente la preventiva comunicazione dell’interessato al proprio superiore; che se il soggiorno non eccede le 24 ore e avviene in Paesi diversi da quelli suindicati non serve nemmeno la preventiva comunicazione al superiore. «Orbene risulta che l’Austria è un Paese a rischio T “medio” dunque non trascurabile», dice in sentenza il Tar. Quindi il maggiore doveva avvisare il suo superiore. «Le restanti censure sono infondate. L’amministrazione dunque dovrà provvedere a rideterminare la sanzione a carico del maggiore».
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