Etilometro difettoso, automobilista assolto

Il giudice ha rilevato anche una «correzione postuma» sul verbale redatto dai carabinieri
Un controllo con l'etilometro
Un controllo con l'etilometro

TRIESTE Sembrava un normale controllo quando un carabiniere aveva proteso la paletta in direzione dell’auto che stava sopraggiungendo a bassa velocità. «Patente e libretto», aveva ordinato il militare. Tutto perfetto, a norma di legge. Poi era entrato in scena l’etilometro e l’automobilista era stato invitato a soffiare nel boccaglio di cartone. E qui sono iniziati i guai. Alessandro T. era stato prima indagato e poi condannato, con decreto penale di condanna, alla pena di 4.550 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza.

Ma, una volta ricevuta la notifica del decreto penale, l’uomo aveva presentato opposizione chiedendo il processo ordinario. Alla fine - assistito dall’avvocato William Crivellari - è stato assolto dal giudice Marco Casavecchia. Motivo: il fatto non costituisce reato. Il rappresentante dell’accusa, su delega del pm Antonio Miggiani, aveva richiesto tre mesi di arresto. È emerso nel dibattimento che l’automobilista, fermato ad un posto di blocco dei carabinieri in via Giulio Cesare il 26 luglio 2014, alle 4 del mattino, era stato sottoposto a un’unica prova con l’etilometro, con esito di poco inferiore a 1,5 g di alcol per litro di sangue. La seconda prova - prevista per legge - non aveva fornito risultati, secondo i carabinieri perché Alessandro T. non aveva soffiato correttamente. Ma la realtà emersa in aula è stata un’altra: si è accertato non solo che l’automobilista aveva richiesto di ripetere la seconda prova, ma anche che l’etilometro utilizzato nell’occasione, contraddistinto dalla sigla ARP N030, costruito dalla ditta “Draeger”, aveva già dato dei problemi. Era difettoso.

Si tratta proprio dello stesso apparecchio farlocco che già in precedenza aveva dato problemi, tanto che, a seguito di un ricorso presentato al giudice civile Anna Laura Fanelli, era stato dichiarato non attendibile dal Tribunale perché, come in quella circostanza avevano rivelato l’istruttoria dibattimentale e le perizie, «mai era stato sottoposto a interventi». Manutenzione e verifiche carenti. Si è poi saputo che anche dopo il provvedimento del giudice civile l’apparecchio non era stato riparato e ha continuato ad essere utilizzato dai carabinieri. Questo dell’etilometro non regolare non è stato l’unico elemento singolare: nel corso dell’istruttoria, infatti, è emerso che il verbale consegnato nella circostanza all’automobilista dai carabinieri immediatamente dopo il controllo non risultava barrato negli appositi spazi ove si dà atto dell’avviso all’indagato, obbligatorio per legge, della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Ma al contrario il verbale portato in aula dal pm risultava barrato. Insomma una correzione postuma. Tant’è che entrambi gli atti riportavano la firma in originale dei carabinieri operanti. I quali, interrogati sul punto dall’avvocato Crivellari, non hanno saputo spiegare l’anomalia pur riconoscendo le firme. Sta di fatto che, all’esito della discussione, il Tribunale ha assolto l’imputato con la formula più ampia.

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