È lecito fotografare il vicino in casa sua

di Claudio Ernè
Non costituisce reato, anzi è lecito fotografare il giardino o la casa del vicino, anche se quest’ultimo o un suo congiunto sono seduti nel cortile o giocano con il cane.
Unica condizione posta per restare nel lecito, è che per scattare la foto o la sequenza l’operatore non si arrampichi su di un albero o su un muro. Non deve essere nemmeno usata una scala a pioli, come faceva anni addietro un famoso reporter triestino penalizzato dalla statura.
È questo in estrema sintesi il contenuto della richiesta di archiviazione di un’indagine per presunte interferenze illecite nell’altrui vita privata, presentata dal pm Federico Frezza al giudice per le indagini preliminari.
L’inchiesta era nata da una lite tra vicini, approdata sul tavolo di un magistrato del Tribunale civile. Per dimostrare il presunto danno subìto, uno dei contendenti aveva esibito al giudice alcune foto che dimostravano le proprie affermazioni. La controparte aveva reagito d’impeto, denunciando l’avversario. Pensava di avergli inferto un pugno da k.o. Invece gli è andata male. L’intervento della Procura non solo ha definito lecito quanto il vicino di casa aveva fatto usando la propria macchina fotografica, ma ha anche stabilito in base ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, quali siano le regole alle quali devono attenersi tutti coloro che spianano gli obiettivi.
«Il reato di intrusione clandestina nelle vita altrui non ricorre quando qualcuno fotografa quello che chiunque può vedere» scrive il magistrato nella richiesta di archiviazione. Dunque si può puntare l’obiettivo su un giardino o un cortile che si affacciano su una strada. Se qualche persona è presente in quegli spazi e sa di essere visibile, non costituisce reato fotografarla.
Il magistrato cita nella richiesta di archiviazione la sentenza della Cassazione numero 3790 del 21 ottobre 2008. «Deve escludersi un’intrusione tanto nella vita privata quanto nel domicilio con videoriprese aventi per oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza dell’abitazione altrui, ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei: questi spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico e la percettibilità dall’esterno dei comportamenti in esso tenuti, fa venire meno le ragioni della tutela domiciliare». Opposto il discorso se una persona si pone dietro una siepe nel proprio giardino. È evidente che non vuole farsi vedere da estranei. Se qualcuno punta il tele, incorre nel reato.
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