Cavallo dopato, driver bocciato dal Tar di Trieste
TRIESTE Ricorrere alla giustizia amministrativa per cercare di ottenere ragione in relazione a una vecchia sanzione disciplinare per doping, risalente al maggio del 2013 e peraltro già ribadita anche dalla Commissione d’appello della giustizia sportiva, non ha portato fortuna a Paolo Romanelli, driver e allenatore di trotto di Trieste, molto noto a livello nazionale, per i numerosi successi ottenuti nel corso della carriera. La sua vittoria più prestigiosa, come allenatore, risale all’ottobre del 2014, quando un cavallo da lui allenato, Sugar Rey, di proprietà di una scuderia locale, conquistò il Derby dei tre anni a Roma. Stavolta la Capitale non è stata altrettanto generosa con lui: il Tar del Lazio - organo competente in quanto a governare il mondo dell’ippica italiana è il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) - ha confermato che era stata giusta l’originaria decisione che aveva stabilito, a carico di Romanelli, la sospensione della qualifica di allenatore per sei mesi e una multa di 1.500 euro.
La vicenda era iniziata all’ippodromo di Montebello il 21 maggio del 2013, quando il cavallo “Rocco of Glory”, di cui Romanelli era l’allenatore, fu trovato positivo al controllo antidoping dopo una corsa; nello specifico, furono individuate nel sangue del cavallo “benzoilecgonina ed ecgonina metilestrere” in misura superiore al previsto. La soglia indicata dal regolamento è di 20 nanogrammi per millilitro.
Assistito dall’avvocato Stefano Ricci, titolare di uno studio legale a Roma, Romanelli ha fatto ricorso alla magistratura amministrativa, lamentando che la Commissione non aveva «accertato, con adeguata analisi quantitativa, l’entità della sostanza dopante trovata nel sangue del cavallo, venendo così meno a un’indicazione fornita al riguardo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato».
«Va anche evidenziato – spiega l’avvocato Ricci – che Romanelli, la cui carriera è sempre stata perfetta sotto il profilo disciplinare prima di questo contestato episodio, aveva beneficiato, in un primo momento, della sospensione della sanzione, salvo doverla poi scontare, nelle more della procedura, con grave danno per la sua immagine di allenatore. Va anche rilevato – aggiunge il legale – che è contestata a vari livelli la procedura attualmente adottata per la rilevazione della quantità delle sostanze rinvenute. Oggi – precisa – si procede con una modalità cosiddetta “semi quantitativa”, che a nostro avviso parte da un presupposto erroneo, in quanto si presume in ogni caso che si sia superata la soglia minima alla semplice rilevazione della presenza della sostanza, senza individuarne la quantità».
Nonostante le motivazioni portate dal legale di Romanelli, l’organo di giustizia amministrativa ha confermato le decisioni assunte dalla Commissione disciplinare, stabilendo che «una volta accertato il superamento della soglia di 20 nanogrammi per millilitro da parte dei competenti organi di controllo, seguendo le procedure in vigore, non occorre quantificare nel dettaglio l’entità presente».
Nella sentenza dell’organo di giustizia amministrativa si ribadisce anche la competenza di tutti gli organismi pubblici e giudiziari intervenuti nella vicenda. Ora per Romanelli rimane la possibilità di ricorrere in appello contro la sentenza del Tar del Lazio, presentandosi al Consiglio di Stato per ottenere il sospirato risarcimento. Ma su questo fronte una decisione non è stata ancora presa. «In caso di vittoria davanti al Consiglio di Stato – conclude l’avvocato Ricci – il mio assistito potrebbe chiedere un cospicuo risarcimento all’amministrazione per il grave danno d’immagine. In caso di insuccesso invece, per lui non cambierebbe alcunché, perché ormai la squalifica l’ha scontata». La vicenda insomma forse avrà una coda.
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