Case di riposo comunali, nuova gestione da giugno

Il Tar ha rigettato il ricorso del raggruppamento guidato dalla coop Elleuno contro l’aggiudicazione al pool di imprese che fa capo all’Aurora Domus
Lasorte Trieste 13/04/08 - Casa Serena
Lasorte Trieste 13/04/08 - Casa Serena

Dal primo giugno le strutture residenziali per anziani del Comune cambieranno gestione. All’attuale raggruppamento di imprese guidato dalla cooperativa Elleuno, subentreà un altro “rti”, costituito da Aurora Domus cooperativa onlus, Co.l.ser. Servizi cooperativa a responsabilità limitata (entrambe di Parma) e Vivenda spa di Roma.

Nei giorni scorsi si è infatti conclusa la causa davanti al Tar intentata dal raggruppamento capeggiato dalla Elleuno, secondo nella gara bandita dal Comune e aggiudicata lo scorso 21 novembre con la “vittoria” del raggruppamento di imprese guidato da Aurora Domus. Il Tar ha infatti rigettato il ricorso, spiegando che in parte è inammissibile e in parte infondato.

Al centro della disputa, l’appalto integrato per la fornitura dei servizi socio-assistenziali nelle residenze per anziani. Un appalto molto “ghiotto”: cinque anni di durata e una base d’asta fissata in 40 milioni di euro (iva esclusa).

A dicembre Elleuno aveva fatto ricorso al Tar contro il Comune chiedendo l’annullamento della determina dirigenziale con cui l’appalto era stato aggiudicato al “rti” Aurora Domus-Co.l.ser. Servizi- Vevenda. A fine gennaio, il Tar aveva respinto la richiesta di sospensiva, e aveva fissato l’udienza per il 25 marzo. La successiva sentenza pubblicata sul sito del Tar il 22 aprile scorso.

A questo punto manca l’ultimo “step”, relativo al passaggio del personale dal gestore uscente nuovo raggruppamento di imprese. Passaggio che avverrà in un tavolo di concertazione con i sindacati, alla Provincia, attorno metà mese.

Nel ricorso al Tar, il raggruppamento guidato dalla Elleuno sosteneva che la commissione di gara (presieduta dal direttore dell’Area servizi e politiche sociali del Comune, Mauro Silla, ndr) avrebbe sbagliato nella valutazione delle offerte dei concorrenti e, in particolare, dell’aggiudicataria, «favorendola ingiustamente».

Fra i motivi alla base del ricorso, la «violazione e falsa applicazione del capitolato e in particolare del capitolato speciale d’appalto, eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione dei principi della ”par condicio” dei concorrenti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa». E ancora «violazione e falsa applicazione del capitolato e in particolare del disciplinare di gara, eccesso di potere per illogicità manifesta, contradditorietà e sviamento».

Nel tivare l’infondatenza del ricorso, il Tar osserva, in relazione al punto in cui la Elleuno lamenta la mancata esclusione dalla gara dell’Aurora Domus (in quanto non avrebbe garantito l’assorbimento di tutto il personale attualmente impiegato), che «la clausola sociale di assorbimento opera nel momento dell’affidamento dell’appalto». Si tratta, prosegue la sentenza , di un impegno che l’aggiudicatario deve assolvere nella fase dell’esecuzione e «non rileva assolutamente ai fini dell’ammissione e/o della valutazione dell’offerta». Quindi «nessuna legittima ragione sussisteva per disporre l’invocata esclusione (della Domus Aurea) dalla competizione».

Privo di fondamento, sempre secondo il Tar, anche il punto in cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria, rea secondo Elleuno di aver presentato un’offerta in aumento rispetto alla base d’asta. «Dalla documentazione - controbatte il Tar - si evince che l’offerta economica è pacificamente in ribasso».

«Inammissibile» infine il punto in cui Elleuno denuncia l’erroneità nell’attribuzione dei punteggi relativi alle modalità e alla tempistica di sostituzione del personale assente per motivi non prevedibili, alle modalità organizzative dei servizi alla persona, alla quantità e tipoligia della strumentazione informatica e alla mobiltià messa a disposizione per i servizi.

In questo caso «non si ravvisa alcuna palese irragionevolezza e/o illogicità nell’operato della commissione di gara, in grado di giustificare» il giudizio del Tar. «Pare anzi che la ricorrente - si rileva nella sentenza - miri unicamente a dimostrare la superiorità qualitativa della propria offerta tecnica, mettendo a confronto i contenuti progettuali proposti, e cerchi, in tal modo, di sostuire la propria valutazione a quella della commissione di gara. Il tentativo di prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione si traduce però in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni, riservato all’amministrazione quale espressione della discreizionalità tecnica che informa la procedura».

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