Cartello fisso, multa con telelaser cancellata
Cartello fisso, la contravvenzione accertata con il telelaser non è valida. Così ha deciso il giudice di pace Francesco Pandolfelli che ha accolto il ricorso di un automobilista pizzicato dagli agenti della polizia locale il 13 settembre dello scorso anno mentre stava percorrendo la Grande viabilità. Il conducente viaggiava a una velocità superiore a quella consentita come appunto aveva accertato lo strumento elettronico in dotazione agli agenti della polizia locale.
Il telelaser inoltre era perfettamente funzionante. Insomma la velocità rilevata era assolutamente corretta. Ma non la contravvenzione. Il problema è stato infatti quello del cartello fisso posizionato a circa 500 metri dal luogo dell’accertamento, all’altezza del distributore Agip lungo la Grande viabilità. Per il giudice Pandolfelli quel tipo di segnale non è regolare. Appunto per questo motivo la multa non va pagata. Nemmeno cancellati i punti della patente.
Questo si legge nella motivazione depositata nei giorni scorsi: «Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento. La parte ricorrente (ndr, l’automobilista) ha provato e documentato la denunciata irregolarità della segnaletica stradale utilizzata dalla polizia locale. Infatti non vi è contestazione sul fatto che la presenza della pattuglia era stata presegnalata solo con un segnale fisso».
E continua: «La segnalazione della postazione mobile avrebbe invece dovuto essere effettuata con una segnaletica di tipo mobile, essendo quella fissa deputata al segnalamento della postazione fissa, secondo quanto disposto dal ministero dei Trasporti».
Nella motivazione viene anche chiaramente spiegato il motivo della differenza tra la segnalazione fissa e mobile. Si legge che una non coerente adozione contrasta con «l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica stradale deve in genere rispondere».
In effetti il cartello fisso di rilevamento della velocità alla quale non segue la reale presenza della pattuglia «perde - scrive il giudice - il proprio senso, dal momento che il segnale stradale deve essere utilizzato per preavvertire un dato di fatto esistente relativo alla circolazione stradale, e non invece una mera possibilità». In questo tipo di comportamento, sempre secondo la sentenza che si rifà a una pronuncia emessa dal Tribunale di Asti, si ravvisa una forma di «eccesso di potere da parte della pubblica amministrazione anche sotto il principio della correttezza dell’azione da parte sempre della stessa pubblica amministrazione».
Con queste premesse la contravvenzione (con la relativa sanzione emessa dagli agenti) è stata annullata.Ad essere multati alla fine sono stati gli agenti della polizia locale: il Comune è stato condannato a rifondere all’automobilista le spese del procedimento: 500 euro.
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