Benessere animale: il testo integrale del regolamento
BENESSERE ANIMALE: ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO ( VEDI IL NOSTRO ARTICOLO )
Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Finalità
Art.2 Oggetto
Art.3 Definizioni
CAPO II CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL’OASI FELINA
Art. 4 Caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina
CAPO III RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE
Art. 5 Modalità di custodia degli animali d’affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci
CAPO IV
RICOVERO D’AUTORITÀ
Art. 6 Modalità
CAPO V
ANIMALI D’AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.
Art. 7 Modalità di esenzione
CAPO VI
EDUCATORE CINOFILO
Art. 8 Requisiti dell’educatore cinofilo
CAPO VII
MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ
Art. 9 Pubblici esercizi e accesso degli animali d’affezione
CAPO VII
CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE
Art. 10 Situazioni particolari
CAPO VII
NORMA TRANSITARIA E ENTRATA IN VIGORE
Art. 11
Art. 12
ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12
- MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
- MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
- MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALICOMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12
- MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12
ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E GATTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12
CAPO I: MAMMIFERI D’AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI
CAPO II: UCCELLI
CAPO III: RETTILI E ANFIBI
CAPO IV: PESCI
CAPO V: EQUIDI
ALLEGATO C -DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/201
ALLEGATO D - COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/2012
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 finalità
- Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), di seguito denominata Legge, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.
art. 2 oggetto
- Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:
- Caratteristiche ed infrastrutture minime dell’oasi felina ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. f) della Legge;
- Responsabilità e doveri del detentore ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 della Legge;
- Ricovero d’autorità ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della Legge;
- Animali d’affezione ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi. Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della Legge;
- Educatore cinofilo: requisiti ai sensi dell’articolo7 comma 2 lett. b) della Legge;
- Misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della Legge;
- Contrassegno di identificazione: situazioni particolari ai sensi dell’articolo 27 comma 2 della Legge.
art. 3 definizioni
- Ai sensi dell’articolo 2 della Legge, ai fini del presente regolamento, si intende per:
- animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
- detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale;
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
- commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
- colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell’Azienda per l’assistenza sanitaria di seguito indicata come A.A.S. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
- oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d’intesa con il Servizio veterinario dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, che consente l’introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell’oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell’oasi felina sono stabilite dal presente regolamento;
- gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all’articolo 24 della Legge, prima della loro ricollocazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della Legge;
- struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
CAPO II - CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL’OASI FELINA
art. 4 caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina
- Il Comune, d’intesa con il Servizio veterinario dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, identifica l’oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:
- oasi felina chiusa: zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie, casette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell’acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all’alloggio o ricovero di animali appartenenti all’oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L’oasi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l’ambientamento e l’eventuale osservazione sanitaria. L’oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all’accesso dei gatti e di altri animali.
- oasi felina aperta: struttura analoga all’oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l’uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.
- I gatti introdotti all’interno dell’oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all’interno dell’oasi atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell’oasi felina.
- Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.
- Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.
- Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all’articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall’ASS competente.
- I gatti presenti e in ingresso presso l’oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell’ente che gestisce l’oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.
CAPO III - RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE
art. 5 modalità di custodia degli animali d’affezione, e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci.
- Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia da parte del detentore per gli esemplari delle specie più diffuse sono indicate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:
- Allegato A: cani e gatti.
- Allegato B: animali d’affezione diversi dai cani e dai gatti.
- La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare:
a) Specifiche tecniche per i rapaci in cattività:
- I rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;
- E’ autorizzato l’uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.
- Si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l’uno dall’altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);
- Il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l’idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;
- La Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazione con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione.
- E’ istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d’utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L’iscrizione avviene tramite la compilazione e l’invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall’inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento.
- La mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l’attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d’ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.
CAPO IV - RICOVERO D’AUTORITÀ
art. 6 modalità
- Il Sindaco, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell’animale nelle strutture di ricovero previste dall’art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblico sicurezza o l’igiene pubblica. Nel provvedimento di ricovero d’autorità sono definiti: a) le motivazioni del provvedimento, b) le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma, c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell’animale. L’Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare condizioni di detenzione conformi alla normativa.
- Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell’animale sottoposto a ricovero d’autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore.
- La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio.
L’animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.
- La restituzione dell’animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d’autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l’animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.
- L’animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell’ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall’articolo 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.
- In caso di mancata restituzione dell’animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.
- Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell’animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l’animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell’animale dal territorio.
- Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si rivale sul precedente detentore.
- Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell’animale, nel caso che il fatto costituisca reato.
CAPO V - ANIMALI D’AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.
art. 7 modalità d’esenzione degli oneri a carico del detentore
- Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.
- Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.
- L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.
- Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell’animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.
- Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l’esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.
- In sede di prima applicazione e solo per il 2015, nel caso non fosse possibile l'applicazione dei nuovi criteri previsti per il calcolo dell'Isee 2015 di cui al punto 8, i Comuni possono stabilire di esentare il detentore al pagamento degli oneri a suo carico se lo stesso è titolare di pensione minima o sociale, disoccupato o non occupato, o con situazione familiare grave documentabile.
CAPO VI - EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI
art. 8 requisiti dell’educatore cinofilo
- La funzione principale dell’educatore cinofilo è quella di informare e istruire chi desidera adottare un cane fornendo consigli nella fase pre e post–adozione al fine di prevenire e risolvere le problematiche che si potrebbero presentare nella convivenza in un ambiente di vita nuovo, soprattutto al fine di diminuire il numero dei rientri dei cani nelle strutture.
- Tali funzioni si estendono anche al miglioramento della gestione e degli aspetti inerenti alla sfera comportamentale dei cani ospitati nelle strutture di ricovero e custodia di cui all’articolo 7 della Legge. La presenza e la disponibilità di un educatore cinofilo identificato costituisce uno dei criteri di prelazione per l’affidamento a strutture private del servizio di cui al comma 1 dell’art. 7 della Legge.
- L’educatore cinofilo deve essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo su gestione attiva di strutture di ricovero per cani e canili, procedure di attività rieducative dei cani in caso di problematiche relazioni e comportamentali, procedure di affidamento dei cani randagi o rinunciati. Sono considerati titoli preferenziali per lo svolgimento dell’attività di educatore cinofilo una qualificata esperienza professionale e la frequenza di percorsi formativi, attestati da un curriculum vitae e professionale.
- I percorsi formativi di cui al comma 3 devono comprendere sia docenza frontale sia attività pratica e rientrano nelle seguenti categorie:
- corsi di formazione svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Aziende per l’assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia o da altre Pubbliche amministrazioni;
- corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila;
- laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall’Azienda per l’assistenza sanitaria competente per territorio.
- Gli interventi dell’educatore cinofilo verranno eseguiti di concerto e sotto la supervisione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia.
CAPO VII - MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ
art. 9 esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell’accessibilità e misure generali di sicurezza
- Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 della Legge ai fini della promozione dell’accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell’articolo 20 della Legge, oltre che vietare l’accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l’accesso è garantito.
- Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all’entrata in modo ben visibile.
- L’accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.
- E’ facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette .. ) predisporre delle aree nelle quali consentire l’accesso agli animali d’affezione per l’interazione con le persone di riferimento.
- Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l’accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un’altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.
- Per la sicurezza dell’igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell’ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.
CAPO VII - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE
art. 10 situazioni particolari
- Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
CAPO IX
NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE
art. 11 norma transitoria
- I detentori di animali si adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
art. 12 entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Allegato A
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI CUSTODIA DA PARTE DEL DETENTORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE DI CANI E GATTI
Indicazioni tecniche che riguardano disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali d’affezione detenuti da privati, non ai fini di attività commerciali; per queste ultime si rimanda al punto 3.
1. MODALITA’ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.
- Attività motoria e rapporti sociali
- Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l’opportuna attività motoria.
- I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il “box”, cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all’interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il “cortile” se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un’uscita giornaliera.
- Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal punto c) 1) (mq 120, pari 8 x mq 15).
- All’interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.
- Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall’altra parte della recinzione.
- Sui cancelli e/o porte d’accesso e sui recinti, ove trovasi dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello “Attenti al cane”.
- Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle relative deiezioni, nonché punti per la fornitura di acqua e cestini per i rifiuti.
- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. E’ fatta salva comunque la responsabilità del detentore in relazione a danni arrecati a persone, animali e cose.
- I detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di portatori di disabilità e da essi accompagnati.
- Gli oggetti di cui al punto 9) devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.
- Custodia
- I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all’interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
- Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento “nevrile”, deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l’animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
- L’obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell’esercizio dell’attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti.
- Esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all’obbligo dell’uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.
- I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.
- I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al punto 1 lett. a). In caso di animali di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all’aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l’animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.
- E’ vietato l’utilizzo di collari elettrici e similari.
- Dimensioni e caratteristiche dei recinti
- Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L’altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un “box”, sia che corrisponda all’intero “cortile” a disposizione del cane. Se tale cortile è di dimensioni inferiori alle minime stabilite, al cane deve essere garantito l’accesso all’interno dell’abitazione, e comunque essergli garantite almeno 2 uscite quotidiane per la sgambatura.
- I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
- Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le feci devono essere asportate quotidianamente. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura.
- Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero (cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.
- Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l’acqua e per il cibo nel rispetto dell’articolo 4 comma 2 lett. b) della Legge.
- Cure sanitarie
- Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
- Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.
- Trasporto
- Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell’animale deve adottare le seguenti misure:
- prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
- trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
- trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt’uno con l’abitacolo;
- provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
- Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.
f) Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, portatori di disabilità
- Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità.
2. MODALITA’ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.
- Custodia
- I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
- È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant’altro possa mantenere legato il soggetto felino.
- Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina i detentori, qualora non siano in grado di provvedere all’affido di eventuali cuccioli nati devono provvedere alla sterilizzazioni delle gatte femmine di proprietà, è consigliata anche la sterilizzazione dei maschi. I comuni possono attivare convenzioni con i Veterinari Liberi professionisti per ottenere la sterilizzazione a prezzi contenuti di gatti di proprietà di cittadini meno abbienti.
- Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant’altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.
- Ai gatti che vivono buona parte della giornata all’esterno dell’abitazione deve essere garantito un riparo per i periodi di clima avverso e per la notte nonché la disponibilità di un ricovero sufficientemente riscaldato all’interno dell’ edificio in caso di malattia.
- Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l’animale possa accedere all’esterno dell’abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell’abitazione.
- I gatti possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l’animale non mostri segni di disagio. Il numero di soggetti detenuti sarà in funzione della razza, delle attitudini e delle relazioni, salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.
- Cure sanitarie
- Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. d).
- Trasporto
- Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. e).
3. MODALITA’ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA LEGGE.
- Come previsto dall’Articolo 2 comma 1 lettera c) della Legge per allevamento di cani per attività commerciali si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della Legge
- I cani di cui all’oggetto devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi.
- Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere gli stessi requisiti previsti dall’articolo 7 comma 7 della Legge al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d’urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all’allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 1 lett. b) paragrafo 6.
- Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d’affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate dall’accordo Stato Regioni recepite dalla Delibera Regionale 1317/2007 di seguito indicate:
Peso del cane in Kg | Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq. | Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane | |
fino a 3 cani mq (per ciascun cane) | oltre 3 cani mq (per ciascun cane) | ||
meno di 10 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
da 11 a 30 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Da 30 a 40 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
più di 40 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
- Le strutture ove si pratica l’allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell’ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l’attività.
4. MODALITA’ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12
- Come previsto dall’Articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della Legge.
- Le strutture ove si pratica l’allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell’ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l’attività.
- La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in più volte.
- Si prendono in considerazione le seguenti situazioni:
- gatti nei negozi: (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell’acqua e del cibo dall’altro lato. All’interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un’apposita seconda cassettina, cestino o altro ricovero sul pavimento. E’ fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell’età adulta il problema dell’eliminazione inappropriata, spesso dovuta all’abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta;
- gatti in pensione: per il gatto, animale abitudinario l’allontanamento dall’ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l’etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi.
L’altezza e le dimensioni del box permetteranno all’operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità.
I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.
- gatti di allevamento: se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall’ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e “farsi le unghie” e idoneo riparo dagli agenti atmosferici qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche all’interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita. Per quanto attiene all’allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 2 lett. a) paragrafo 7
gatti in esposizione: viene adottato quanto proposto dall’ANFI, e recepito dalla FIFe (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata della giornata espositiva.
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