Autocertificazioni false: ecco cosa si rischia. Tutto quello che c'è da sapere tra multe e ricorsi

Prefetto, tribunale o giudice di pace: così si ricorre contro le sanzioni. Per chi fornisce dati non veri la denuncia è penale: carcere fino a 6 anni 
Lasorte Trieste 11/03/21 - Ultimi Giorni prima della Zona Rossa
Lasorte Trieste 11/03/21 - Ultimi Giorni prima della Zona Rossa

TRIESTE Multe, sanzioni, autodichiarazioni, ricorsi, motivi di necessità, lockdown, zone rosse, Corte costituzionale, libertà individuali.

Oltre a tutte le altre restrizioni, al rischio per la salute, alla crisi di tanti settori economici, il Covid 19 ci mette di fronte anche alla possibilità di essere sanzionati perché non vengono rispettate le regole di Dpcm o Decreti legge ma anche quelle delle ordinanze regionali e comunali in vigore.

Di seguito alcune domande frequenti e l’analisi legale a firma dell’avvocato Francesco Borsetta in merito alle possibilità di presentare ricorso se si riceve una multa che si ritiene incongrua.

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Dichiarare il falso nell’autocertificazione è reato? Cosa rischio?


È reato e si rischiano conseguenze penali a dichiarare informazioni false nel modulo di autocertificazione da consegnare a Polizia e Carabinieri. Nel peggiore dei casi c’è il carcere fino a 6 anni. Le conseguenze sono ben più gravi della semplice multa, dato che si tratta di un reato vero e proprio, dal quale può derivare la denuncia per Falso in attestazione e la condanna da 1 a 6 anni in carcere, in base alla gravità del fatto commesso. Il motivo è semplice: quando un cittadino consegna l’autocertificazione, compilata e firmata, alle Forze dell’ordine, si assume la responsabilità civile e penale delle informazioni rese; per questo nome e cognome, indirizzo di residenza/domicilio e motivi che giustificano lo spostamento devono essere veri. In caso contrario, scatta la disciplina prevista dall’articolo 495 del Codice penale.

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Autocertificazione falsa, come avvengono i controlli?

Il modulo di autocertificazione deve essere consegnato alle Forze dell’ordine durante i controlli a campione, e chi non ne è munito può richiederlo direttamente agli agenti e compilarlo in loco. In genere il controllo sulla veridicità delle informazioni rese non avviene al momento ma dopo qualche giorno o settimana, a meno che non ci siano sospetti evidenti che la persona fermata abbia violato il coprifuoco o il divieto di spostamento senza motivo. La verifica delle informazioni può avvenire chiamando il datore di lavoro, le strutture sanitarie o incrociando gli indirizzi di provenienza e destinazione scritti sul modulo.

Si può correggere un errore nell’autocertificazione?

Chi consegna l’autodichiarazione con informazioni errate (volontariamente o per distrazione) deve provvedere immediatamente a correggere quanto scritto con una nuova dichiarazione da sostituire alla precedente. Questa deve essere espressamente identificata come sostitutiva rispetto all’autocertificazione appena consegnata.

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Posso contestare una multa? Cosa devo fare e a chi devo rivolgermi?*

I profili sono vari. Un conto è formalizzare un’ autocertificazione che annovera un motivo non rientrante nelle ragioni legittime per circolare, vale a dire lavoro, salute o estrema necessità. In questo caso il cittadino può vedersi accollata solo una sanzione amministrativa, da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro. A tale riguardo, ci sono comunque trenta giorni per far pervenire le dichiarazioni difensive al Prefetto del territorio di competenza. Se la contestazione avviene per misure adottate dal Dpcm, l’autorità competente a ricevere le deduzioni è infatti il Prefetto. Se invece la contestazione riguarda misure adottate con un’ordinanza regionale o comunale allora l’autorità competente a ricevere la memoria difensiva del cittadino che si sente ingiustamente sanzionato è o il sindaco o il presidente della Regione. Ma non è finita qui. Laddove ciò non dovesse andare a buon fine, l’ordinanza regionale o comunale può essere impugnata davanti al giudice di pace, sempre entro 30 giorni.

Di recente è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale (12-3-2021) dove si dichiara illegittima una legge della Regione Valle d’Aosta per misure di contenimento per la diffusione del virus. La Consulta dice che la Regione non poteva emettere quella normativa, perché c’è competenza diretta dello Stato.

Nel caso in cui invece un cittadino venga multato perché ha dichiarato il falso nell’autocertificazione, si rientra in ambito penale. C’è stata una pronuncia del 27 gennaio 2021 in cui è stato affermato che le limitazioni alla libertà di circolazione previste dal Dpcm non sarebbero valide perché trattasi di atto amministrativo, e il Dpcm non ha natura legislativa.

Pochi giorni fa un Gip (giudice per le indagini preliminari) ha prosciolto un indagato perché ha valutato che nell’autocertificazione non ci sia il falso, in quanto il Dpcm non può vietare la libertà di circolazione. Siamo in fase di giurisprudenza di primo grado, ce ne sono altri di esempi come questo e si vedrà l’evoluzione nei prossimi mesi.

Ma chi accerta la falsità dell’autocertificazione? *

Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automatico scatta il procedimento penale, fino all’eventuale processo. L’indagato ha facoltà di nominare un suo avvocato di fiducia o avvalersi di un avvocato d’ufficio. Dal marzo 2020 è stata stralciata l’incriminazione relativa all’articolo 650 del codice penale: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. —

 *analisi legale  dell’avvocato Francesco Borsetta




 

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