Assicurazione condannata a pagare i danni della Bora

Il giudice Morvay, con una sentenza “storica”, fa risarcire un automobilista: «A Trieste le forti raffiche non sono un evento né eccezionale né imprevedibile»
Una delle auto danneggiate il 2 marzo in via Giulia dalla Bora
Una delle auto danneggiate il 2 marzo in via Giulia dalla Bora

La Bora a 150 chilometri all’ora non è un evento eccezionale, tantomeno imprevedibile. Non a Trieste dove, all’opposto, è un evento “normale”. E quindi le assicurazioni non hanno scampo: i danni causati dalle raffiche vanno risarciti.

Si basa su questo assioma la sentenza pronunciata dal presidente del tribunale civile Raffaele Morvay che ha accolto la richiesta di risarcimento del proprietario di un’automobile che, parcheggiata in via Giulia davanti allo stabile al civico 69, era stata seriamente danneggiata dalla caduta di parti del tetto dell’immobile. Caduta provocata dalla Bora che quel giorno, il 2 marzo 2011, aveva raggiunto anche la velocità di 150 chilometri all’ora. Il danno ammontava a quasi 8mila euro. Ma la compagnia Sara assicurazioni, con la quale il condominio di via Giulia aveva stipulato una polizza, non aveva voluto pagare. Il proprietario dell’auto Sergio Francescato, assistito dall’avvocato Giancarlo Muciaccia, non si è rassegnato rivolgendosi al giudice. La Sara assicurazioni è stata rappresentata dall’avvocato Lucio Frezza e il condominio dall’avvocato Riccardo Nurra. Adesso, sentenza alla mano, la Sara assicurazioni dovrà risarcire il malcapitato automobilista.

La pronuncia a favore dell’automobilista rappresenta una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i danni provocati da eventi atmosferici. Infatti, almeno sino ad ora, secondo una prassi consolidata, la caduta di un cornicione o di un ramo a causa della Bora rappresentava quello che gli esperti di assicurazioni definiscono gli «atti di Dio». Ovvero eventi, spesso conseguenza del maltempo, in cui non esiste una responsabilità civile del titolare della polizza se ha mantenuto correttamente l’immobile: pertanto, secondo questa logica, nessun risarcimento è dovuto perché quanto è accaduto non dipende dall’azione diretta o indiretta del proprietario dell’immobile stesso.

Il giudice, però, ha rovesciato l’impostazione riconoscendo la responsabilità civile del condominio che, attraverso l’assicurazione, è stato appunto condannato a pagare. Scrive Morvay nelle motivazioni: «È indiscutibile che l’auto di Sergio Francescato sia stata danneggiata dalla caduta di materiale dal tetto del condominio: si vedano il rapporto della Polizia locale e le foto dell’auto ricoperta e attorniata dal materiale caduto».

Il giudice ricorda quindi che il condominio sostiene che la responsabilità sarebbe esclusa dall’eccezionalità dell’evento di quella notte: ma basta leggere il giornale per capire che «tale evento non è né straordinario, né imprevedibile, né idoneo a interrompere il nesso causale tra “la cosa in custodia” e il danno, come fosse un caso fortuito che costituisce la sola ipotesi di esonero da responsabilità». Quella mattina in via Giulia all’altezza del numero 69 era caduta una vasta porzione di tetto. Almeno cinque le auto posteggiate. I coppi, finiti sul manto stradale dalla caserma della Guardia di finanza sino all’altezza della palestra della scuola Suvich, avevano sfondato anche il vetro di un’automobile sfiorando in maniera pericolosissima una donna al volante.

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