Anonimato e tutele speciali per gli “spioni” di Palazzo

Approvato in giunta il regolamento rivolto ai dipendenti che segnalano illeciti. Incoraggiate le soffiate su azioni che danneggiano l’immagine della Regione
Disco verde al nuovo regolamento che tutela gli spioni
Disco verde al nuovo regolamento che tutela gli spioni

TRIESTE. In inglese sono definiti in via colloquiale «whistleblower» (“fischiettanti”), e il termine ha un significato ambivalente: designa la persona che denuncia frodi e sprechi, ma anche lo spione. Da noi si chiamano più trivialmente “gole profonde”. È forse per questo che il nuovo regolamento regionale che tutela dei dipendenti che denunciano illeciti ricorre al termine anglosassone: “Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità” è titolo del il testo, appena approvato dalla giunta, che conferma il ruolo fondamentale di questo fenomeno nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.

La procedura garantisce l’anonimato allo “spione” a meno che la rivelazione della sua identità non costituisca una condizione essenziale alla difesa del denunciato. Sono forniti inoltre dei moduli appositi per la segnalazione delle irregolarità. La nuova norma segue in questo senso le indicazioni del legislatore nazionale, che negli ultimi anni si è allineato agli standard europei sull'argomento: «La ratio della norma - si legge nel regolamento - è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli». Il testo sottolinea come l’immagine dello “spione”, malvisto dai colleghi, rischi di rientrare in un atteggiamento omertoso: «La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico - recita il testo -, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo».

La Procedura mette di fatto in pratica le indicazioni contenute nel Piano triennale della prevenzione della corruzione della Regione. Vi si specifica inoltre che i dipendenti potranno segnalare non soltanto reati, ma anche problemi di altri genere: «Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate». Tra queste azioni che violano codici comportamentali, arrecano pregiudizi d'immagine o patrimoniali. Il testo prosegue poi specificando che non si accettano le «spiate» intese in senso classico: «La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale». C'è da supporre che chi di dovere dovrà fare attenzione a non lasciar filtrare le segnalazioni del secondo genere, volte a danneggiare un collega, travestite da primo.

Se l’anonimato del segnalante viene garantito all'avvio del procedimento, la segnalazione deve comunque essere firmata: ovvero il denunciato non potrà sapere chi ha rivelato la sua effrazione, ma l'organismo di controllo non può accettare segnalazioni anonime. La lista di persone a cui si rivolge il regolamento è molto ampia: «I dipendenti dell’amministrazione regionale, i collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione». La Procedura recepisce poi il modulo delle segnalazioni, già disegnato dal legislatore nazionale, e definisce le modalità con cui inviarlo al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia con modalità tali da garantire la massima sicurezza. «L’invio della segnalazione al Responsabile non esonera dall’obbligo di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti», si specifica inoltre. Ovviamente sono vietate ritorsioni di qualsiasi tipo nei confronti di un dipendente che abbia fatto una segnalazione.

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